Imposte

Dividendi black list, nodo norme transitorie

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di Riccardo Michelutti e Cesare Silvani

Il decreto internazionalizzazione ( Dlgs 147/2015 ) ha innovato la disciplina degli utili provenienti da Stati o territori a fisco privilegiato, introducendo il credito di imposta «indiretto» per le imposte assolte all’estero dalla società controllata i cui redditi non siano stati imputati per trasparenza al socio italiano ai sensi della disciplina CFC in virtù della «prima esimente» di cui all’articolo 167, comma 5, lettera a), del Tuir.

Per gli utili distribuiti dal 2015 il nuovo articolo 89, comma 3, Tuir concede un credito per le imposte assolte all’estero dalla società partecipata sugli utili maturati durante il possesso della partecipazione, in proporzione degli utili conseguiti e nei limiti della relativa imposta italiana. Il Dlgs 147/2015 riconosce il credito indiretto «per le imposte pagate dalla società controllata a partire dal quinto periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore». Sebbene la norma faccia riferimento alle «imposte pagate» dalla controllata estera a partire dal quinto periodo d’imposta precedente, dovrebbe trattarsi di imposte estere di competenza dei medesimi periodi, cioè imposte dovute sui redditi conseguiti dalla società estera dal 2010 e non già anche, ad esempio, imposte versate a saldo nel 2010, ma riferibili a redditi di precedenti periodi di imposta.

Nel caso di distribuzioni effettuate in vigenza della nuova disciplina da società che siano state detenute dal socio italiano fin da un periodo risalente, il dettato normativo sembra suggerire che sia il moltiplicando (imposte estere) sia il denominatore del moltiplicatore (utili maturati) debbano riflettere dati “aggregati”, ossia la sommatoria di imposte estere assolte e di utili maturati dalla partecipata nel corso dell’intero periodo di possesso del socio italiano. Ciò sarebbe in linea con l’impostazione di altri Stati ove è presente il credito di imposta indiretto. Se così fosse, in caso di possesso di partecipazioni risalente a prima del 2010, la formula per determinare il credito indiretto collegato a ciascuna distribuzione di utili dovrebbe essere adeguata per rendere coerente il moltiplicando (le imposte estere assolte dalla partecipata), che normativamente si “ferma” al 2010, e il denominatore del moltiplicatore (utili prodotti dalla partecipata non residente in costanza di possesso della partecipazione). A tal fine, dovrebbero includersi solo gli utili realizzati dalla società estera dal periodo di imposta 2010 in avanti, come se la partecipazione fosse stata acquisita dal socio italiano all’inizio del 2010. Del pari dovrebbe individuarsi un criterio coerente per individuare il periodo di formazione degli utili oggetto di distribuzione, espungendo dal numeratore gli utili prelevati da riserve della controllata estera formatesi ante 2010. Al riguardo, in assenza di indicazioni puntuali nelle delibere della società estera, si potrebbe adottare un criterio “Lifo” che consideri distribuiti prioritariamente – e fino a esaurimento – gli utili formatisi dal 2010 in avanti che danno titolo al credito di imposta indiretto in capo al socio italiano.

Le istruzioni ai modelli di dichiarazione non sembrano però escludere la possibilità di effettuare il calcolo del credito indiretto analiticamente anno per anno, ossia ripetendo il calcolo tante volte quanti sono gli anni i cui utili sono posti al servizio della distribuzione al socio italiano. Tale approccio sarebbe coerente con la posizione dell’Amministrazione sugli utili distribuiti da holding intermedie che detenevano partecipazioni in società “black list”. Anche seguendo tale interpretazione, sarebbe necessario stabilire un criterio per individuare quali utili sono stati oggetto di distribuzione ove le delibere della società estera siano silenti.

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