Imposte

Dividendi qualificati 2017 tassati con le vecchie regole

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di Marco Piazza

Anche gli utili derivanti da partecipazioni qualificate delle società di capitale la cui distribuzione sia stata deliberata entro il 31 dicembre 2017, ma pagati dal 1° gennaio 2018, beneficiano del regime transitorio che consente, in capo alle persone fisiche residenti in Italia, di farli concorrere alla formazione del reddito complessivo imponibili nelle misure ridotte in funzione dell’anno di produzione. In particolare: nella misura del 40%, per gli utili prodotti dalla società o ente partecipato fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007; al 49,72% con riferimento agli utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016; al 58,14% con riferimento ai dividendi formati con utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e in corso al 31 dicembre 2017.

Invece, nei confronti delle persone fisiche residenti si applica la ritenuta d’imposta del 26% sugli utili relativi a partecipazioni non qualificate, a prescindere dall’anno di distribuzione o pagamento e, per effetto dell’articolo 1, comma 1003 della legge 205/2017, sugli utili derivanti da partecipazioni qualificate formati con redditi prodotti dall’esercizio successivo in corso al 31 dicembre 2017.

Il chiarimento è utile perché la formulazione dell’articolo 1, comma 1006, della legge 205/2017 poteva far ritenere che i dividendi deliberati fino al 31 dicembre 2017, ma pagati dopo tale data, non beneficiassero del regime transitorio. La risoluzione 56/E (si veda «Il Sole 24 Ore» di ieri) conferma, in realtà, un orientamento ormai consolidato fra gli operatori (tra ghi altri, Assonime, circolare 11/2018).

Ricordiamo che il Dm 26 maggio 2017 prevede una presunzione a favore del contribuente, in base alla quale i dividendi qualificati distribuiti si considerano prioritariamente formati con utili prodotti fino al 2007 (tassati per il 40%), poi fino al 2016 (tassati per il 49,72%) e – solo dopo aver assorbito tutte le riserve preesistenti – con gli utili 2017, tassati nella misura del 58,14 per cento.

Il regime transitorio troverà applicazione per i dividendi la cui distribuzione sia deliberata entro il 31 dicembre 2022, anche se (si ritiene) il pagamento avvenga successivamente a tale data. Resta il problema dei dividendi percepiti da società semplici e trust trasparenti. Il tenore letterale della norma (e le istruzioni alla modulistica) induce a farli concorre alla formazione del reddito complessivo tassato «per trasparenza» in capo ai soci e ai beneficiari nella misura del 100 per cento. Si genera così un effetto di integrale doppia imposizione economica in quanto il reddito già tassato in capo alla società viene nuovamente tassato in capo al socio.

Agenzia delle Entrate, risoluzione 56/2019

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