Divorzi, erogazione «una tantum» priva di rilevanza redditurale
La modalità di erogazione dell’assegno divorzile, pattuita sotto forma di “una tantum” (e ancorché corrisposto in più rate), non consente al soggetto erogante di poterlo qualificare come onere a rilevanza fiscale, deducibile, in base alla lettera c dell’articolo 10 del Tuir, dal proprio reddito complessivo. Specularmente, lo stesso importo non assumerà rilevanza reddituale per il soggetto che lo percepisce (in tal senso, anche la sentenza della Corte di cassazione 9336/2015).
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