Dati di bilancio da autocertificare per i prestiti garantiti
La conversione del Dl liquidità ritocca la disciplina dei crediti garantiti dal Fondo centrale Pmi
La legge di conversione del decreto Liquidità (legge 40/2020) ha apportato diverse modifiche alla disciplina dei mini finanziamenti garantiti al 100% dal Fondo Centrale Pmi (articolo 13, comma 1, lettera m).
Le novità
Le principali novità riguardano senza dubbio l’ampliamento della durata massima del finanziamento che passa da 6 a 10 anni, l’importo massimo del finanziamento garantibile che passa da 25.000 a 30.000 euro, nonché la modifica dei parametri ai fini del calcolo dell’importo garantibile (25% del fatturato oppure il doppio della spesa salariale annua del beneficiario, riferiti all’anno precedente).
La documentazione
Ma la legge di conversione è intervenuta opportunamente anche su un profilo che aveva sollevato molti dubbi e molte critiche nella versione originaria della norma, vale a dire sulla documentazione necessaria per attestare i dati cui parametrare l’importo del prestito. Infatti, nella precedente formulazione era richiesta la presentazione dell’ultimo bilancio depositato o dell’ultima dichiarazione fiscale presentata dal beneficiario alla data della domanda di garanzia (solo per i soggetti costituiti dopo il 1° gennaio 2019 era ammesso l’utilizzo di un’autocertificazione).
Ciò non teneva in considerazione la circostanza che, anche a causa dell’emergenza sanitaria, moltissime imprese e professionisti non avevano ancora presentato tali documenti con riferimento all’anno 2019. Né il sistema bancario riteneva valida la presentazione della dichiarazione Iva per l’anno 2019 (che poteva essere presentata a partire dal 1° febbraio 2020) nonostante la normativa facesse generico riferimento all’«ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia».
E allora in questi casi si finiva per riferirsi ai dati dell’anno ancora precedente (2018), in un meccanismo penalizzante per i beneficiari in fase di crescita, che non potevano fare riferimento ai dati dell’ultimo esercizio di operatività.
Gli effetti
I soggetti più penalizzati erano tuttavia coloro che avevano iniziato l’attività negli ultimi mesi dell’anno 2018 che, non potendo riferirsi ai dati del 2019 (perché non ancora confluiti in bilanci/dichiarazioni), non avevano altra alternativa che parametrare il finanziamento all’esiguo fatturato conseguito dal momento dell’apertura fino al 31 dicembre 2018.
A questa situazione paradossale ha messo fine la legge di conversione, che ora prevede, per tutti, la possibilità di autocertificare i dati conseguiti nell’esercizio 2019.
Pertanto, se ad oggi non è stato presentato il bilancio per l’anno 2019, né è stata presentata la relativa dichiarazione dei redditi, è possibile autocertificare i dati rilevanti riferiti a tale annualità. Peraltro tale modifica è già stata recepita nel nuovo modulo “allegato 4-bis” che è stato messo a disposizione dal Fondo di Garanzia Pmi (si veda il sito www.fondidigaranzia.it, sezione “modulistica”).
Le conclusioni
La modifica è pertanto da salutare con favore. Certo, come spesso accade esiste il rovescio della medaglia. Il riferimento è ai soggetti che hanno conseguito nel 2018 un risultato migliore che nel 2019: in mancanza di bilancio o dichiarazione per il 2019, con la vecchia versione della norma avrebbero potuto ottenere un finanziamento più elevato, dovendo risalire ai dati del 2018, mentre adesso devono necessariamente fare “disclosure” dei dati del 2019, tramite l’autocertificazione.