Controlli e liti

Docfa, l’istruttoria impone già i dettagli

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di Ferruccio Bogetti e Gianni Rota

Gli atti di classamento con rettifica della rendita catastale devono essere sempre adeguatamente motivati già dalla fase istruttoria. Innanzitutto, l’obbligo motivazionale non può ritenersi assolto soltanto perché la procedura Docfa ha natura partecipativa. Inoltre, per delimitare l’oggetto dell’eventuale contenzioso, l’amministrazione non può addurre in giudizio ragioni diverse rispetto a quelle già enunciate nello stesso atto di rettifica. Così la Ctp Varese, sentenza 208/1/2018 (presidente Leotta, relatore Boschetto). Il caso nasce da un accertamento delle Entrate nei confronto di un gestore elettrico, con rettifica della rendita di alcune unità immobiliari facenti parte di una centrale. In base alla relazione di stima sintetica elaborata, la rendita catastale – di circa 142mila euro, già valevole a far data dal 2006 e confermata a seguito di variazione Docfa del 2015 – deve essere rideterminata in oltre 213mila euro.

La società ricorre con tre ordini di argomentazioni. Innanzitutto, dice la società, l’atto impugnato non è motivato in quanto si limita ad utilizzare espressioni stereotipate senza fare riferimento ad unità immobiliari analoghe a quelle la cui rendita è stata oggetto di rideterminazione; in secondo luogo nella relazione di stima allegata, non essendo state indicate le fonti utilizzate per le determinazioni numeriche del valore complessivo, emerge una motivazione apparente, che si limita ad un’indicazione approssimativa di valori attribuiti agli immobili senza fare riferimento a fabbricati ubicati nella stessa zona con analoghe caratteristiche. Infine per giustificare il valore attribuito, non è stata data neppure dimostrazione della correttezza dei valori attribuiti rispetto alle condizioni intrinseche ed estrinseche.
Ma secondo l’Amministrazione l ’atto è adeguatamente motivato in quanto la procedura Docfa è di natura partecipativa e dunque la contribuente è sempre, in qualsiasi momento, in grado di comprendere autonomamente le ragioni della rettifica della rendita.
Non occorre poi alcuna prova di congruità del valore della rendita così rideterminato in quanto i valori applicati sono stati desunti dai valori di fabbricati della stessa zona, con analoghe caratteristiche così come emerge dai prontuari di settore.
La sentenza ha dato ragione al contribuente perché:

- In presenza della rideterminazione della rendita catastale in misura superiore, rispetto a quella precedente, di oltre il 50%, la rettifica di classamento non può contenere mere formule di stile. L’obbligo di indicare esaurienti motivazioni in grado di fare comprendere al contribuente le ragioni della variazione della stima esclude che possa ritenersi assolto l’obbligo motivazionale soltanto perché la procedura Docfa ha natura partecipativa;
- Quando la rendita proposta attraverso la procedura Docfa non viene accettata per differenze relative ad elementi di fatto indicati dal contribuente, l’Amministrazione deve precisamente specificarli per consentirgli di difendersi adeguatamente.

A tal fine, per delimitare l’oggetto dell’eventuale successivo contenzioso, essa non potrà neppure poi addurre in giudizio motivazioni diverse rispetto a quelle già enunciate nell’atto impositivo.

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