Documento alle assicurazioni ma senza nominativi del paziente
Obbligo di fattura elettronica per gli operatori del campo sanitario nei confronti di soggetti passivi Iva, quali ad esempio compagnie assicurative, senza indicazione dei nominativi dei pazienti o degli elementi che permettano di identificare la persona fisica nei cui confronti è stata resa la prestazione: con la risposta a interpello n. 307 pubblicata ieri, 24 luglio 2019, l’agenzia delle Entrate conferma quanto già indicato, da ultimo con la faq n. 73 del 19 luglio 2019, suggerendo l’indicazione nel tracciato xml del numero di polizza o della pratica o di altre sigle così da contemperare la tutela dei dati personali dei pazienti con le esigenze gestionali delle compagnie assicurative di procedere ad eventuali rimborsi.
L’istanza, presentata da una società che opera in campo sanitario eseguendo esami di laboratorio e radiologici, ha riguardato le modalità di documentazione, nei confronti delle compagnie assicurative, delle prestazioni rese a favore della clientela che si avvale della struttura sanitaria. I relativi costi restano infatti a carico, totale o parziale, dell’assicurazione nei cui confronti viene emessa la fattura. È stato in particolare richiesto se si dovesse o meno indicare il nominativo del paziente persona fisica all’interno del tracciato xml trasmesso. Nel rendere la risposta, le Entrate hanno ricostruito il quadro normativo di riferimento, caratterizzato per il 2019 da un duplice binario: da un lato il divieto di fattura elettronica per tutte le prestazioni in ambito sanitario effettuate nei confronti di persone fisiche a prescindere sia dalla natura - persona fisica o giuridica - del soggetto che le eroga sia dall’invio o meno dei dati al Sistema TS; dall’altro l’obbligo di emissione di fattura elettronica se le medesime prestazioni sono rese da soggetti passivi di imposta a soggetti diversi dalle persone fisiche. In questa seconda ipotesi vi è obbligo di e-fattura non solo quando la prestazione è resa direttamente nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche, come in caso di locazione di apparecchiature e dispositivi medici, ma anche quando, seppure effettuata materialmente a favore di persone fisiche, viene imputata a soggetti diversi che se ne fanno carico per contratto. Per esigenze gestionali, tuttavia, non dovranno mai comparire nel tracciato xml i dati personali del paziente ma ci si dovrà limitare ad indicare codici, numeri identificativi di polizza o di pratica che permettano alla compagnia assicurativa di raccordare dal punto di vista contabile e gestionale la fattura al singolo cliente assicurato.