Doppia mossa per la deduzione in Unico
Doppia mossa per la deduzione in Unico dei compensi erogati agli amministratori nel 2013. Bisogna controllare che i compensi amministratori deliberati lo scorso anno siano transitati a conto economico e occorre effettuare le eventuali riprese in aumento o diminuzione del reddito nel rispetto del principio di cassa allargata.
I compensi erogati agli amministratori sono deducibili in quanto transitati economico. A tale regola, di carattere generale, il quinto comma dell'articolo 95 del Tuir stabilisce una deroga: qualora detti compensi siano erogati sotto forma di partecipazione agli utili sono deducibili anche se non imputati a conto economico. La prima verifica da effettuare consiste pertanto nel controllare sotto che forma siano stati erogati e, nel caso in cui non si rientri nella citata deroga, che siano stati correttamente imputati a conto economico nel rispetto del principio di competenza.
Sempre l'articolo 95, comma 5, del Tuir stabilisce che i compensi sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti. Di conseguenza la deducibilità dei compensi è condizionata al loro preventivo transito a conto economico, ma si manifesta al momento dell'effettiva corresponsione.
Deve poi essere ricordato che per i compensi erogati agli amministratori vale il principio di "cassa allargato", che considera percepiti nel periodo d'imposta anche i compensi corrisposti entro il 12 gennaio dell'anno successivo.
L'applicazione della «cassa allargata» è stata confermata anche dalla circolare 57/E/2001. Ad esempio, qualora parte del compenso 2013 sia stato pagato entro il 12 gennaio 2014, si considera come percepito nel 2013.
Le possibili soluzioni
Le situazioni che si possono manifestare sono tre, dando per scontato che le rilevazioni in bilancio siano state eseguite correttamente.
1) Compensi deliberati e erogati nel 2013 (entro il 12 gennaio 2014).
2) Compensi deliberati nel 2013 ma pagati dopo il 12 gennaio 2014.
3) Compensi deliberati in anni precedenti e pagati nel 2013, ma dopo il 12 gennaio.
Nel primo caso non sarà dovuta alcuna variazione nel modello Unico.
Nella seconda ipotesi, invece, i compensi saranno deducibili nel periodo 2014. Pertanto, in Unico 2014 sarà necessaria una variazione in aumento (rigo RF14). La deduzione scatterà solamente in Unico 2015, per il tramite di una variazione in diminuzione. In questi casi si avrebbe dovuto analizzare l'opportunità di stanziare in bilancio la relativa fiscalità differita (sotto forma di imposte anticipate).
Situazione rovesciata nell'ultimo caso: in Unico 2013 era stata effettuata una variazione in aumento, ora in Unico 2014 il componente negativo sarà ripreso in diminuzione (rigo RF40). Se presenti, in bilancio si sarebbe dovuto rilevare il riassorbimento delle imposte anticipate.
Le stesse considerazioni (compresi i riferimenti ai righi del modello Unico) sono valide in relazione ai compensi erogati agli amministratori di società di persone, in forza del rimando all'articolo 95 operato dall'articolo 56 del Tuir. Analoghe regole seguono anche gli eventuali compensi stabiliti per i liquidatori delle società.
L'Irap
Infine per quanto riguarda il modello Irap 2014 i compensi degli amministratori, così come eventuali indennizzi forfettari, non rilevano nella formazione della base imponibile, e pertanto saranno oggetto di variazione in aumento.