Contabilità

Doppio incarico per i sindaci delle società benefit

di Giuseppe Carucci e Barbara Zanardi

I membri dei collegi sindacali delle società benefit devono svolgere specifiche attività di vigilanza sia sul rispetto delle finalità di beneficio comune previste nello statuto che sui conseguenti obblighi organizzativi e informativi.
Secondo quanto previsto dalla legge di Stabilità 2015, le società che scelgono di diventare “benefit”, infatti, in sede di assemblea straordinaria devono modificare lo statuto per indicare nell’oggetto sociale di avere, in aggiunta alle normali finalità di lucro, finalità di beneficio comune nonché di operare in modo responsabile e sostenibile mediante una gestione volta al bilanciamento tra l’interesse dei soci e l’interesse di tutti gli altri stakeholders. Le società benefit, ferme restando tutte le regole previste dal Codice civile, devono inoltre individuare i soggetti responsabili a cui affidare funzioni e compiti volti al perseguimento delle suddette finalità.
L’inosservanza di tali obblighi può costituire inadempimento dei doveri imposti agli amministratori dalla legge e dallo statuto con le relative conseguenze in termini di responsabilità.
La verifica del rispetto delle previsioni statutarie in tema di benefici comuni
Come è noto il collegio sindacale deve vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto e tale attività di vigilanza, secondo quanto riportato nelle norme di comportamento del Cndcec, consiste nella verifica della conformità degli atti sociali e delle deliberazioni degli organi sociali alle leggi e alle disposizioni statutarie. Nel caso delle società benefit, dunque, il collegio dovrà verificare il modo in cui la società stia dando seguito agli impegni statutari di bilanciamento degli interessi dei soci con quelli degli altri portatori di interesse.


La verifica dell’assetto organizzativo

Inoltre, il controllo si esplicherà nella verifica che, nella struttura organizzativa e nelle procedure interne, siano stati individuati i soggetti responsabili a cui affidare funzioni e compiti volti al perseguimento delle finalità di beneficio comune.


I controlli sulla relazione annuale

Con riferimento poi alla fase del bilancio, premesso che al collegio sindacale spetta il controllo sull’osservanza da parte degli amministratori delle norme procedurali inerenti alla formazione, al deposito e alla pubblicazione, per le società benefit si rivela necessaria un’ulteriore specifica attività.
Per previsione di legge, infatti, le società benefit devono includere in una dettagliata relazione annuale la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuate dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune e delle eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato, la valutazione dell’impatto generato e, infine, una sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che la società intende perseguire nell’esercizio successivo.
Anche in assenza di ulteriori precisazioni da parte della legge di Stabilità 2015, è chiaro che il contenuto di questa relazione annuale particolareggiata, deve essere oggetto di esame da parte del collegio sindacale ai fini dell’emissione della relazione ex articolo 2429 del codice civile. L’organo di controllo delle società benefit, dunque, deve verificare che gli amministratori abbiano correttamente redatto, allegato al bilancio societario e pubblicato, qualora esistente, nel sito internet della società, tale relazione che, secondo quanto riportato nei documenti della Fondazione Nazionale Dottori Commercialisti sul tema, si aggiunge o integra quella sulla gestione ex articolo 2428 del Codice civile.

Fondazione nazionale commercialisti- Società Benefit - Documento del 31 luglio 2016

Fondazione nazionale commercialisti- Società Benefit - Documento del 31 gennaio 2017

Fondazione nazionale commercialisti- Società Benefit - Documento del 15 maggio 2016

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