Doppio ostacolo per il bonus Sud
Doppia incognita per il bonus investimenti nel Mezzogiorno. L’incentivo, recentemente rimodulato ad opera del Dl 243/2016 , sta convogliando l’interesse di buona parte del mondo imprenditoriale, e questo per la formula snella costruita dal legislatore attorno al bonus che, però, rischia di incepparsi su alcuni aspetti.
Assenso all’utilizzo
Un primo ambito riguarda l’assenso all’utilizzo del bonus richiesto che, in genere, l’agenzia delle Entrate concede in pochi giorni rispetto al momento di ricevimento dell’istanza telematica, il modello Cim17. L’amministrazione finanziaria, infatti, è chiamata a verificare la correttezza formale dei dati presenti nella comunicazione e dichiarati dal contribuente sotto la propria responsabilità. Tuttavia, nell’ipotesi in cui l’ammontare complessivo del credito d’imposta risultante dalle comunicazioni inviate da una medesima impresa sia superiore ad euro 150.000, l’Agenzia è chiamata ad effettuare anche le verifiche previste dal decreto legislativo 6 settembre del 2011, numero 159, recante il “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, numero 136”.
Pertanto, solo in esito a quest’ultimo controllo, qualora non sussistano motivi ostativi, il Fisco comunica l’autorizzazione all’utilizzo in compensazione del credito d’imposta. Ebbene, in alcuni casi tali controlli stanno comportando un’attesa più lunga di quella che le imprese immaginavano, anche di diversi mesi.
Eppure, si ricorda che l’informazione antimafia è conseguita mediante consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia da parte dei soggetti di cui all’articolo 97, comma 1 del Dlgs 159/2011 e, quindi, anche dall’agenzia delle Entrate. Infatti, l’informazione antimafia è rilasciata dal prefetto soltanto qualora dalla consultazione della banca dati nazionale emerga la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’articolo 67 o dei tentativi d’infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4 del Dlgs 159/2011, se la consultazione della banca dati nazionale sia eseguita per un soggetto che risulti non censito o, infine, nel caso in cui la banca dati nazionale non sia in grado di funzionare regolarmente a causa di eventi eccezionali.
Pertanto, il rilascio dell’informazione antimafia dovrebbe essere immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale, quando ovviamente non emergeranno a carico dei soggetti censiti la sussistenza di cause ostative.
Di fatto, però, la risposta dell’Agenzia risulta essere rallentata dal predetto controllo e, chiaramente, le imprese interessate si augurerebbero, per quanto possibile, una celerità maggiore.
Il perimetro
Altra questione particolarmente importante deriva da quanto chiarito dalla circolare 34/E/2016 al paragrafo 6. In base a tale precisazione – peraltro non presente nella normativa istitutiva del bonus – l’Agenzia ricorda che, secondo l’articolo 65, paragrafo 6, Regolamento (Ue) 1303/2013, con le risorse del Programma operativo nazionale “Imprese e competitività 2014-2020” Fesr (Pon) e dei programmi operativi relativi al Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr) 2014/2020 delle regioni in cui si applica l’incentivo, non possono essere finanziati gli investimenti portati materialmente a termine o completamente attuati prima che sia stata presentata dal contribuente la comunicazione per la fruizione del credito d’imposta.
Si ricorda, infatti, che la norma istitutiva dell’incentivo dispone di un budget di 617 milioni di euro per ciascuno degli anni di applicazione dell’agevolazione (2016, 2017, 2018 e 2019). Solo una parte di tale stanziamento (250 milioni di euro annui) è a valere, relativamente alle agevolazioni concesse alle piccole e medie imprese, sulle risorse europee e di cofinanziamento nazionale sopra indicate. Quanti, però, sono ammessi all’incentivo in virtù di tali risorse, dovranno fare attenzione che l’istanza presentata per l’accesso al bonus sia preventiva rispetto al completamento dell’investimento per cui lo stesso si richiede. Diversamente, in sede di controllo, il credito attribuito e fruito potrebbe essere revocato.