Adempimenti

Due collaboratori part-time non obbligano all’Irap

di Gianfranco Ferranti

Il professionista non è obbligato a versare l'Irap se si avvale di due collaboratori esecutivi part-time. La Corte di cassazione ha così chiarito nelle sue ultime pronunce il principio affermato nella sentenza a Sezioni unite 9451/2016, in base al quale il requisito dell'autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente (professionista, artista o imprenditore individuale) si avvale in modo non occasionale di lavoro altrui «che superi la soglia dell'impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive». Tali mansioni non devono essere direttamente funzionali all'attività svolta dal contribuente: non deve, quindi, trattarsi di un collaboratore coinvolto nell'esecuzione delle specifiche prestazioni rese ai clienti (ad esempio, il dipendente impiegato nella tenuta delle contabilità gestite dal commercialista). Le attività svolte devono essere, invece, “generiche” e non “professionali”, quali quelle di segreteria, infermieristiche o di pulizia dei locali.

In presenza di due rapporti a tempo parziale di carattere esecutivo la prevalente e più recente giurisprudenza di legittimità ha stabilito che gli stessi sono da ritenersi equivalenti ad uno a tempo pieno e non comportano, quindi, l'automatico assoggettamento all'Irap del contribuente.

La Corte si era inizialmente espressa in senso contrario, affermando, nell’ordinanza 26293/2016, che la circostanza che il professionista si avvalesse dell'opera di due segretarie impiegate part-time «non è idonea ad escludere di per sé, sul mero dato numerico, il mancato superamento della soglia fissata dalle Sezioni Unite».

Le successive ordinanze 383/2017, 14353/2017 e 16595/2017 hanno, però, modificato tale orientamento, sempre con riferimento alle mansioni di carattere esecutivo, stabilendo che vanno accertate «le concrete modalità di impiego delle due segretarie part-time», perché l'attività di collaborazione delle stesse può considerarsi «equiparata alla consueta collaborazione di un'unità lavorativa a tempo pieno» (ordinanza 16595/2017).

Da ultimo, nell’ordinanza 4851/2018 è stato ribadito che la circostanza che un medico di base convenzionato con il Ssn abbia utilizzato «due dipendenti part-time per mansioni di segreteria e pulizia» non comporta «in tesi generale» l'assoggettamento all'Irap, «attesa la necessità per il giudice di merito d'indagare sulle concrete modalità d'impiego delle due unità lavorative part-time, onde verificare se l'attività di collaborazione delle stesse possa essere equiparata alla collaborazione di un'unità lavorativa a tempo pieno».

Quest'ultimo orientamento giurisprudenziale è senz'altro condivisibile e appare destinato a consolidarsi.

In alcune occasioni la Suprema corte si è occupata di casi che non riguardavano soltanto rapporti part-time ma collaboratori che erano stati anche utilizzati “parzialmente” da più di un professionista.

Nell’ordinanza 16374/2017 è stato affermato che non rispetta «il parametro quantitativo indicato dalle Sezioni unite circa l'impiego di una sola unità lavorativa con mansioni esecutive» il medico che «si avvale di una segretaria e di un infermiere, sia pure unitamente ad altri medici».

La Corte è, invece, pervenuta ad una diversa conclusione nelle citate ordinanze 383/2017 e 16595/2017, nelle quali è stato sancito che il giudice di merito deve, tra l'altro, accertare la riferibilità dell'attività svolta dai collaboratori al servizio di medicina di gruppo, che implica la “condivisione” della stessa con gli altri medici. Si auspica che questo condivisibile orientamento prevalga su quello precedente.

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