L'esperto rispondeImposte

Due condizioni per il trattamento integrativo ai redditi entro i 28mila euro

La capienza dell’imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente e assimilati rispetto alla detrazione spettante e l’incapienza dell’imposta lorda sul reddito complessivo rispetto alla somma di detrazioni

immagine non disponibile

di Alfredo Calvano e Attilio Calvano

La domanda

Nel 2022 ho percepito la Naspi dal 1° gennaio al 31 agosto per cui mi è stato erogato un trattamento integrativo pari ad 881,10 euro mentre nel periodo dal 1° settembre al 31 dicembre ho percepito reddito di lavoro dipendente per cui mi è stato erogato trattamento integrativo pari ad 401,10 euro. Dal modello 730/2023 precompilato risulta la sommatoria dei due importi pari a 1.282 euro (arrotondato): la procedura automatica invita a verificare tale importo in quanto supera il limite annuo previsto di 1.200 euro. Il mio reddito complessivo per il 2022 risulta 16.083 euro e l’imposta netta 453 euro. Il prospetto di liquidazione della dichiarazione indica che devo restituire tutto il trattamento integrativo percepito in quanto non spettante (l’importo corrispondente viene indicato nella sezione «Eccedenza, acconti e ...» - riga n. 70). A mio avviso sarebbe corretto restituire, da parte mia, solo l’importo di 82 euro quale eccedenza rispetto a 1.282 euro. Chiedo se, in base alla normativa sul trattamento integrativo, è corretta la segnalazione della procedura automatica. In caso contrario, invece, chiedo come devo impostare i campi in modo da restituire solo l’eccedenza e non tutto l’importo in questione.
E. Z. - Reggio Emilia

Le avvertenze che corredano la dichiarazione precompilata, anno d’imposta 2022, riguardante il contribuente in merito alla non spettanza del trattamento integrativo sono da considerare coerenti con l’attuale assetto normativo, che va detto risulta alquanto complesso. In proposito si evidenzia che l’articolo 1, comma 3, della legge di bilancio 2022 ha ridotto da 28.000 euro a 15.000 euro la soglia di reddito complessivo già prevista dall’articolo 1 del Dl 3/2020 per il conseguimento del trattamento integrativo, lasciando inalterato l’impianto di determinazione e spettanza dello stesso. Tuttavia la nuova norma ammette comunque al considerato beneficio i redditi che vanno da 15.000 euro a non oltre 28.000 (ed è il caso qui considerato), subordinandolo però alla sussistenza di due presupposti, ossia la preliminare verifica della cosiddetta “capienza” dell’imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente e assimilati rispetto alla detrazione spettante (articolo 13 del Tuir) per le stesse tipologie reddituali e poi la verifica del concomitante e ulteriore presupposto della cosiddetta “incapienza” dell’imposta lorda sul reddito complessivo rispetto alla sommatoria di una serie di detrazioni fra le quali la ripetuta detrazione per lavoro dipendente. Nel caso esposto nel quesito questo secondo requisito non è verificato in quanto l’imposta lorda non risulta essere incapiente.

Consulta L’Esperto risponde per avere accesso a un archivio con oltre 200mila quesiti, con relativi pareri. Non trovi la risposta al tuo caso? Invia una nuova domanda agli esperti.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©