Due condizioni per il trattamento integrativo ai redditi entro i 28mila euro
La capienza dell’imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente e assimilati rispetto alla detrazione spettante e l’incapienza dell’imposta lorda sul reddito complessivo rispetto alla somma di detrazioni
Le avvertenze che corredano la dichiarazione precompilata, anno d’imposta 2022, riguardante il contribuente in merito alla non spettanza del trattamento integrativo sono da considerare coerenti con l’attuale assetto normativo, che va detto risulta alquanto complesso. In proposito si evidenzia che l’articolo 1, comma 3, della legge di bilancio 2022 ha ridotto da 28.000 euro a 15.000 euro la soglia di reddito complessivo già prevista dall’articolo 1 del Dl 3/2020 per il conseguimento del trattamento integrativo, lasciando inalterato l’impianto di determinazione e spettanza dello stesso. Tuttavia la nuova norma ammette comunque al considerato beneficio i redditi che vanno da 15.000 euro a non oltre 28.000 (ed è il caso qui considerato), subordinandolo però alla sussistenza di due presupposti, ossia la preliminare verifica della cosiddetta “capienza” dell’imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente e assimilati rispetto alla detrazione spettante (articolo 13 del Tuir) per le stesse tipologie reddituali e poi la verifica del concomitante e ulteriore presupposto della cosiddetta “incapienza” dell’imposta lorda sul reddito complessivo rispetto alla sommatoria di una serie di detrazioni fra le quali la ripetuta detrazione per lavoro dipendente. Nel caso esposto nel quesito questo secondo requisito non è verificato in quanto l’imposta lorda non risulta essere incapiente.
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