Due strade in bilancio per l’iscrizione delle passività «probabili» e «possibili»
Molte voci di bilancio sono caratterizzate da valori soggettivi, frutto di processi valutativi in cui la cui discrezionalità è guidata dai principi contabili. Come evidenziato dal documento di ricerca della Fondazione nazionale commercialisti intitolato «Le passività potenziali: valutazione ed iscrizione in bilancio», datato 14 ottobre (si veda Il Sole 24 Ore del giorno successivo), in base agli Oic le passività che alla data di chiusura dell’esercizio risultano “probabili” devono essere iscritte in bilancio nei fondi rischi, mentre le passività ritenute “possibili” – e quelle probabili di importo non determinabile - devono essere segnalate solo in nota integrativa (articolo 2427, n. 9, Codice civile). Diversamente, le passività “remote” non richiedono alcuna informativa di bilancio, mentre quelle che alla data di chiusura dell’esercizio sono “certe” e il cui ammontare risulta determinato vanno iscritte tra i debiti.
Le passività potenziali
Secondo l’Oic 31 gli eventi futuri sono classificabili, in relazione al grado di realizzazione e di accadimento, come:
probabili, quando il loro accadimento è ritenuto più verosimile del contrario;
possibili, quando dipendono da una circostanza che può o meno verificarsi, con un grado di accadimento dell’evento futuro inferiore al probabile. Si tratta, dunque, di eventi contraddistinti da una ridotta probabilità di realizzazione;
remote, quando hanno scarsissime possibilità di verificarsi, ovvero potranno accadere solo in situazioni eccezionali.
Come anticipato, le passività potenziali caratterizzate da una natura determinata e da una esistenza probabile devono essere iscritte in bilancio negli accantonamenti per rischi ed oneri, che, a norma dell’articolo 2424-bis, comma 3, del Codice civile, sono appunto destinati a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell’esercizio sono indeterminati o l’ammontare o la data di sopravvenienza.
I fondi rischi e oneri
In particolare, i fondi rischi accolgono passività potenziali connesse a situazioni già esistenti alla data di bilancio, ma caratterizzate da uno stato d’incertezza per quanto riguarda il momento di realizzazione e/o nell’ammontare, il cui esito dipende dal verificarsi o meno di uno o più eventi in futuro.
I fondi per oneri accolgono, invece, passività di natura determinata ed esistenza certa, in quanto relative a obbligazioni già assunte alla data di bilancio, ma che risultano incerte nell’ammontare o nel momento di realizzazione.
Secondo i principi Oic, gli accantonamenti per fondi rischi e oneri devono essere classificati per natura e quindi iscritti nelle pertinenti classi B, C o D del conto economico (esempio, costi per servizi), mentre solo nel caso in cui non sia possibile correlare la natura dell’accantonamento ad una specifica voce dello schema di conto economico, i relativi importi vanno iscritti alle voci B.12 e B.13 (rispettivamente “accantonamenti per rischi” e “altri accantonamenti”). Per la loro natura i fondi per rischi e oneri sono caratterizzati da stime e congetture che devono essere oggetto di aggiornamento e revisione ad ogni chiusura del bilancio.
Il mutamento di passività
Ma cosa accade se una passività, che alla data di chiusura dell’esercizio era solo “probabile”, diventa “certa” alla data di approvazione del progetto di bilancio da sottoporre all’assemblea? Un tipico esempio è quello della causa legale in essere al 31 dicembre che viene definita nei primi mesi dell’anno successivo. In questo caso il redattore del bilancio deve soltanto aggiornare la stima del fondo rischi e oneri, perché l’entità della passività è divenuta certa, oppure deve anche riclassificare nel bilancio in chiusura il fondo come debito?
A questa domanda ha risposto l’Oic nel corso del 2018 chiarendo che, alla luce di quanto previsto dall’Oic 29, i fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio (ma entro la data di approvazione del bilancio) non possono comportare l’iscrizione in bilancio di un credito o di un debito che giuridicamente è sorto nell’esercizio successivo, ma determinano soltanto un aggiornamento delle stime del valore delle attività e passività già esistenti alla chiusura dell’esercizio, tenuto conto delle condizioni in essere alla data di chiusura del bilancio.
Ne consegue che a fronte della definizione della causa nell’anno successivo la passività dovrà rimanere iscritta in bilancio nel fondo rischi e oneri, ma l’importo dell’accantonamento dovrà essere perfettamente allineato a quanto dovuto a seguito della definizione della causa, intervenuta nell’esercizio successivo ma prima dell’approvazione del bilancio.