E-commerce, Oss per la vendita dei beni usati con la rinuncia al regime del margine
Vendite a distanza da San Marino verso consumatore finale italiano imponibili in Italia se oltre soglia di 28mila euro e con trasporto a cura del fornitore
Spazio all’utilizzo dell’Oss (One stop shop) anche per le cessioni di beni usati se il fornitore rinuncia al regime del margine. Vendite a distanza da San Marino verso consumatore finale italiano imponibili in Italia se oltre soglia di 28mila euro e con trasporto a cura del fornitore. Sono i due chiarimenti che arrivano dall’agenzia delle Entrate rispettivamente con le risposte a interpello 497 e 498 del 2022.
Nel primo caso (risposta 497), viene indagata la possibilità di conciliare due regimi speciali: quello del margine disciplinato dal Dl 41/1995 e quello delle vendite a distanza tramite Oss. In concreto, l’istante, svolgendo un’attività di commercio elettronico di beni usati, oggetti d’arte, da collezione e di antiquariato, verso consumatori privati Ue, chiede se sia corretto continuare ad applicare il regime del margine, assoggettando tali operazioni a Iva in Italia, oppure se la registrazione all’Oss comporti necessariamente l’assoggettamento ad imponibilità nel Paese di destinazione.
Secondo le Entrate, anche in seguito alla riforma ad opera del Dl 83/2021, il regime del margine resta lo schema naturale di imposizione Iva delle cessioni che hanno ad oggetto i beni usati e gli oggetti d’arte. Tuttavia, in base all’articolo 36, comma 3, del Dl 41/1995, il regime del margine può essere disapplicato, anche solo per talune cessioni, a favore dell’applicazione dell’Iva secondo i modi ordinari, dandone comunicazione nella dichiarazione Iva annuale. In caso di rinuncia, dunque, se l’operazione soddisfa le condizioni richieste dalla norma per l’applicazione del regime delle vendite a distanza intra Ue, il fornitore può gestire la stessa tramite il portale Oss.
In ogni caso, la mera registrazione al regime Oss non implica la rinuncia del fornitore ad avvalersi del regime del margine ma comporta, di per sé, l’obbligo di presentare l’apposita dichiarazione anche in mancanza di operazioni.
La risposta 498 sottolinea, invece, una peculiarità sul piano soggettivo delle vendite a distanza.
Innanzitutto, quando il fornitore è un soggetto passivo sammarinese che cede beni a distanza verso privati consumatori italiani, la soglia delle operazioni che decide della territorialità dell’imposta è di 28mila euro (e viceversa per i fornitori italiani). In secondo luogo, né in questo caso – né in altri – il momento di effettuazione dell’operazione incide sulla territorialità dell’Iva. Sicché, se il pagamento del prezzo della cessione è antecedente all’inizio del trasporto o della spedizione, è anticipata l’esigibilità dell’Iva ma non varia il luogo in cui l’imposta è dovuta.
Diversamente, può incidere sulla territorialità dell’imposta il fatto che il trasporto non sia a cura del fornitore (o di un terzo per suo conto). In questo caso, infatti, l’operazione sarebbe una “normale” cessione nei confronti di un privato e, in quanto tale, sarebbe assoggettata a Iva nel Paese in cui si trovano i beni al momento dell’effettuazione dell’operazione, in tal caso nella Repubblica di San Marino