Controlli e liti

È definibile la lite sulla liquidazione per la «bollinatura» di una sentenza

Per la Cgt lombarda si può optare se il Fisco si è mosso su una valutazione giuridica. I giudici non concordano circa il fatto che l’avviso rappresenti un atto meramente liquidatorio e di riscossione

di Rosanna Acierno

Siccome ai fini dell’assoggettamento degli atti menzionati nella sentenza civile sottoposta alla registrazione l’ufficio è sempre chiamato a fare valutazioni giuridiche e di merito per l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa o proporzionale, gli avvisi di liquidazione sugli atti giudiziari non possono essere ascritti nel novero degli atti riscossivi: di conseguenza, rientrano a pieno titolo nella cosiddetta “definizione delle liti pendenti”.

Sono queste le principali conclusioni a cui è giunta la Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia, sezione 3, con la sentenza n. 354/3/2023 del 31 gennaio 2023 (presidente Rollero, relatore Fichera).

La pronuncia trae origine da un diniego da parte dell’agenzia delle Entrate (Dp I di Milano) all’istanza di «Definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti di cui all’art. 6 Dl 119/2018» avanzata da una Srl con riferimento a un procedimento pendente dinanzi alla allora Ctr Lombardia, e avente per oggetto l’opposizione (da parte della stessa Srl) a un avviso di liquidazione di imposta di registro su una sentenza civile emessa dal Tribunale ordinario di Milano.

Sul punto, si ricorda che l’articolo 6 del Dl 119/2018 prevedeva una definizione agevolata delle liti pendenti (da ultimo, riproposta dall’articolo 1, comma 186, della legge 197/2022) rientranti nella giurisdizione tributaria in cui era parte l’agenzia delle Entrate, ove la notifica del ricorso di primo grado fosse avvenuta entro il 24 ottobre 2018, con conseguimento di benefici in termini di riduzione delle imposte a seconda delle diverse fasi processuali (pendenza di giudizio in primo grado, vittoria o soccombenza del contribuente in primo grado e/o in secondo grado, soccombenza reciproca, eccetera), e di stralcio integrale di sanzioni e interessi.

Per definire la lite occorreva presentare domanda entro il 31 maggio 2019, tramite modello approvato con apposito provvedimento, e versare le somme dovute in un’unica soluzione o a rate. Tuttavia, a tale domanda, l’ufficio poteva opporre eventuale diniego di definizione entro il 31 luglio 2020, che poteva poi essere impugnato dal contribuente istante entro 60 giorni dinanzi all’organo giurisdizionale presso cui pendeva la lite.

Tornando al caso esaminato dalla Cgt lombarda, i giudici non concordano con quanto sostenuto dall’ufficio resistente circa il fatto che l’avviso di liquidazione di imposta di registro sugli atti giudiziari rappresenti un atto meramente liquidatorio e di riscossione, e come tale non possa rientrare nella definizione agevolata delle liti pendenti. La Corte afferma invece che, nel caso degli avvisi di liquidazione, emessi solitamente in tema di imposizione indiretta (registro, successioni, donazioni), occorre vagliare il contenuto dell’atto, optando per la definibilità agevolata qualora, nelle più varie maniere, l’agenzia delle Entrate abbia preteso una maggiore imposta sulla base di una qualsivoglia valutazione giuridica, come nel caso di richiesta di imposta di registro in misura proporzionale anziché fissa o di imposta di registro dovuta sulla base dell’alternatività Iva-registro.

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