Adempimenti

E-fattura, opzionalità arma a doppio taglio

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di Raffaele Rizzardi

I vantaggi della fatturazione elettronica sono rilevanti, anche se la previsione di risparmi per 240 miliardi di euro, attribuita alla Commissione europea nella relazione illustrativa al nuovo provvedimento legislativo sono palesemente esagerati. L'elemento di maggiore rilievo è la standardizzazione del tracciato, di cui si parla a Bruxelles da più di venti anni, a cominciare dai lavori del progetto Slim (simpler legislation for internal market: semplifichiamo la legislazione per andare verso il mercato interno): ancora oggi gli uffici che gestiscono la contabilità fornitori difficilmente trovano due fatture in cui i dati essenziali della fattura siano indicati nella stessa posizione.

Come previsto dalla delega, lo schema di decreto legislativo è tornato ed ha già ricevuto il secondo parere dalle commissioni parlamentari , in quanto non tutti i pareri della prima tornata sono stati accolti dall'esecutivo, vuoi per motivi di copertura finanziaria (concessione di un credito di imposta per la contribuire agli oneri di adeguamento per gli operatori che hanno rapporti con il pubblico), vuoi perché il governo non ha accettato, ad esempio, la proposta di eliminare le ipotesi di reverse charge e split payment introdotte dalla legge di stabilità 2015. Ma qui la motivazione del diniego lascia molto a desiderare, per non dire che è contraddittoria: nonostante il passaggio alla fattura elettronica l'agenzia delle Entrate non avrebbe le informazioni con una tempestività e puntualità di azione tali da garantire il contrasto all'evasione. La tempestività è un elemento essenziale del nuovo sistema, e la puntualità di azione deve essere adeguatamente messa a punto dall'amministrazione finanziaria.

L'elemento di maggiore criticità dell'intero provvedimento è data dalla natura opzionale dell'adesione alla fatturazione elettronica. La relazione infatti precisa chiaramente che «due soggetti passivi Iva possono scambiare tra loro fatture elettroniche» e che il governo non accetta la proposta del Parlamento di formulare una road map verso la fatturazione elettronica obbligatoria. Senza questo vincolo anche un solo cliente o fornitore che non desidera operare in questo modo fa saltare tutte le agevolazioni previste dal provvedimento, che sono condizionate alla trasmissione in modalità elettronica di tutte le fatture sia attive che passive.

A questo proposito va segnalata una modifica nel comma 2 dell'articolo 4, modifica che può essere importante, ma che non viene commentata nella relazione finale, né era stata proposta dal Parlamento. Il testo del primo schema prevedeva infatti la condizione che venissero trasmesse tutte le fatture in modalità elettronica; la norma del secondo schema parla invece di trasmissione non delle fatture elettroniche, ma dei dati di tutte le fatture. Se le parole hanno un senso, questa modifica potrebbe significare che nel caso in cui solo pochi clienti o fornitori non utilizzano il canale telematico, sarebbe sufficiente estrapolare i dati essenziali dei documenti cartacei e trasformarli in un record secondo lo standard Xml.

Un'ultima osservazione: il provvedimento prevede l'assorbimento degli Intrastat acquisti e non di quelli delle operazioni attive. Il motivo è semplice: gli elenchi acquisti non sono utilizzati a livello comunitario, ma solo al nostro interno, in quanto non obbligatori nell'Unione europea. Ma non si capisce il motivo perché l'elaborazione del tracciato elettronico non possa generare anche i modelli delle operazioni attive, affidando ad una distinta comunicazione i pochi casi in cui coesiste l'obbligo statistico.

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