Adempimenti

E-fattura solo sull’extra-rete e per i veicoli «su strada»

di Alessandro Mastromatteo e Benedetto Santacroce

Fattura elettronica dal 1° luglio 2018 solo per benzina e gasolio destinati a veicoli che circolano normalmente su strada: in base ai chiarimenti forniti dall’agenzia delle Entrate con la circolare n. 13/E , nella filiera dei carburanti restano escluse dall’obbligo solo le vendite effettuate presso gli impianti stradali di distribuzione, nonché i rifornimenti di aeromobili, imbarcazioni e di trattori agricoli e forestali.

Occorrerà tuttavia l’emissione di una fattura elettronica se al momento della cessione non c’è la certezza dell’impiego del carburante, in quanto idoneo ad essere utilizzato anche per usi diversi da quello per autotrazione. In ogni caso gli acquisti di tutte le tipologie di carburante, compresi quindi i rifornimenti di gpl e metano ad oggi esclusi dalla fatturazione elettronica, andranno comunque effettuati con utilizzo di strumenti tracciabili di pagamento ai fini della deducibilità del costo e della detraibilità dell’Iva.

Tutte le cessioni di benzina e gasolio, utilizzati come carburanti per motori ad uso autotrazione, devono essere documentate con fattura elettronica quando effettuate tra soggetti passivi di imposta. Dal punto di vista soggettivo, sono esclusi dall’obbligo di emissione elettronica i contribuenti che applicano il regime di vantaggio o quello forfettario per le cessioni di benzina e gasolio effettuate. L’obbligo di documentazione mediante fattura in formato xml trasmessa tramite Sdi riguarda qualsiasi cessione, comprese quelle intermedie come quelle effettuate dal grossista al singolo distributore.

L’unico passaggio che non vadocumentato con emissione di una e-fattura è quello delle cessioni effettuate presso gli impianti stradali di distribuzione, dove l’acquirente soggetto passivo d’imposta potrà continuare ad utilizzare la «scheda carburante» sino al prossimo 31 dicembre oppure «carte carburanti» previa sottoscrizione di contratti di netting. L’obbligo di utilizzare strumenti tracciabili di pagamento rende di fatto superfluo l’utilizzo di una scheda carburante in quanto i contribuenti, per la certificazione fiscale dei costi, sono comunque esonerati dalla sua tenuta potendo avvalersi delle ricevute e degli estratti conto bancari che attestano l’avvenuto pagamento con strumenti elettronici.

Non solo la tipologia di carburante, ma anche il suo utilizzo determinano l’obbligatoria emissione di una fattura elettronica. Dal punto di vista oggettivo, le cessioni interessate sono quelle per qualunque tipologia di veicolo destinato a circolare su strada. Il documento di prassi in commento richiama le norme del Codice della strada, che all’articolo 46 definisce come veicolo tutte le macchine di qualsiasi specie, che circolano sulle strade, guidate dall’uomo. Vi rientrano quindi ciclomotori, motoveicoli e autoveicoli, tra cui non solo le autovetture ma anche gli autobus, gli autotreni, gli autoarticolati e gli autocaravan. Restano esclusi i mezzi diversi da quelli che circolano su strada e quindi non solo aeromobili e imbarcazioni, ma anche trattori agricoli e forestali.

La decorrenza dell’obbligo riguarda le fatture emesse dal 1° luglio 2018. Non fanno eccezione gli acquisti di carburante effettuati entro il 30 giugno ma documentati dal 1° luglio 2018. Il momento di emissione del documento rappresenta il parametro da considerare per utilizzare la forma elettronica. A tale proposito, la circolare 13/E sottolinea come nessuna modifica è stata apportata alle regole Iva di emissione del documento, che resta ancorata al momento di effettuazione dell’operazione di cessione del carburante. L’emissione della fattura deve essere contestuale al rifornimento e quindi va effettuata entro le ore 24 dello stesso giorno dell’acquisto. Tuttavia la stessa Agenzia, valutato il processo tecnologico di creazione e trasmissione della fattura allo Sdi, ha riconosciuto come l’emissione e l’invio del file possa avvenire, senza applicazione di sanzioni, anche con un minimo ritardo, a condizione che non venga pregiudicata la corretta liquidazione dell’imposta. Questa situazione, a tendere, sarà sicuramente superata dalla diffusione massiva di strumenti che permettono di velocizzare lo scambio di informazioni, come ad esempio l’utilizzo del QR-Code.

Agenzia delle Entrate, circolare 13 del 2 luglio 2018

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