È il fiduciante che deve dichiarare i redditi
È il fiduciante a dover dichiarare i redditi derivanti dalla partecipazione in società, ancorché vi sia lo schermo della fiduciaria.
Da un punto vista delle imposte sui redditi, le società fiduciarie, visto che sono società di capitali, sono soggetti passivi ai fini Ires. È necessario, però, distinguere la soggettività passiva dei redditi ricavati direttamente dalle società fiduciarie, tassati sempre in capo a queste ultime, dai redditi ricavati dai beni affidati loro in gestione.
L'articolo 72 del Dpr 917/1986 stabilisce letteralmente che «Presupposto dell'imposta sul reddito delle società è il possesso dei redditi in denaro o in natura rientranti nelle categorie indicate nell'articolo 6».
La gestione fiduciaria dei beni del fiduciante può seguire due regimi: quello romanistico e quello germanico. Ricordando che con il primo alla società fiduciaria viene trasferita la piena e incondizionata proprietà dei beni che le vengono affidati in gestione, mentre con il secondo regime, quello germanico, la fiduciaria viene legittimata a esercitare i diritti che risultano essere in capo al fiduciante, senza che venga passata alla fiduciaria anche la proprietà dei beni «amministrati», in quest'ultimo caso è evidente come non si possa sostenere che la società fiduciaria sia il possessore di tali eventuali redditi.
Qualora, quindi, sia adottato il regime germanico, è il fiduciante a dover dichiarare il reddito, da un punto di vista fiscale, visto che è lui il possessore del reddito stesso. In presenza, quindi, di dividendi percepiti dal fiduciante, tramite la fiduciaria, essi devono essere dichiarati dal socio stesso come redditi di capitale, nel caso esso sia una persona fisica che non detiene la partecipazione in regime d'impresa, anche se transitati per la fiduciaria.
In caso di cessione, in tutto o in parte, della partecipazione, sempre per il tramite della fiduciaria, sarà sempre il socio/fiduciante, persona fisica, a dover dichiarare all'interno della dichiarazione dei redditi l'eventuale plusvalenza realizzata, assoggettandola a tassazione quale reddito diverso.
Visto che la fiduciaria, però, svolgerà sempre la sua funzione di «copertura» del fiduciante, in sede di distribuzione dei dividendi la partecipata farà riferimento alla fiduciaria rilasciando a quest'ultima, tra l'altro, anche l'apposita certificazione. Sarà, quindi, la fiduciaria a consegnare un'ulteriore certificazione affinché il fiduciante, persona fisica, possa dichiarare il reddito nella propria dichiarazione. Naturalmente deve essere sempre la fiduciaria a indicare alla società partecipata anche l'eventuale corretta ritenuta da applicare in fase di distribuzione dell'utile.
Per quanto riguarda il regime cosiddetto romanistico, in cui, sostanzialmente, vi è il trasferimento della piena e incondizionata proprietà in capo alla fiduciaria, sottolineando che si tratta di un regime di limitato utilizzo, in questo caso, al fine di determinare la corretta tassazione, è necessario avere riguardo ai patti stipulati fra fiduciante e fiduciaria. Ove, infatti, il fiduciante si riservi il diritto di percepire qualsiasi reddito derivante dalla gestione dei beni da parte della fiduciaria, vale sostanzialmente quanto si è appena detto.
In caso contrario, ossia ove sia la fiduciaria a percepire i redditi, per poi ,una volta giunto a termine il mandato fiduciario, «girare» i frutti al fiduciante, allora visto che è la fiduciaria a essere il possessore dei redditi sarà lei stessa a doverli dichiarare e tassare.
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