È imponibile all’Iva il riacquisto di azioni «pagato» in immobili
Il riacquisto delle azioni proprie detenute da un’altra società regolato mediante la cessione di beni immobili configura una cessione di beni a titolo oneroso soggetta ad Iva. Trattandosi di uno scambio di reciproche prestazioni, rappresentate dalla cessione di beni immobili all’azionista, in cambio delle azioni da questo detenute, intervenuto, tra l’altro, tra due soggetti passivi, integra tutti i presupposti previsti dalla direttiva comunitaria per sottoporre l’operazione all’imposta.
Il principio è stato affermato dalla Corte di giustizia dell’Unione europea nella sentenza depositata il 13 giugno scorso relativa alla causa C -421/17 .
La domanda di pronuncia pregiudiziale è stata proposta nell’ambito di una controversia sorta a seguito dell’impugnazione di un parere fiscale con cui l’amministrazione finanziaria aveva ritenuto che la questione prospettata integrasse tutti i presupposti per l’applicazione dell’Iva.
Nella specifica fattispecie veniva in pratica rigettata la soluzione proposta dalla società che nell’ambito di una ristrutturazione societaria era dell’avviso che, l’acquisto di azioni proprie, mediante la cessione di alcuni asset immobiliari, era un’operazione irrilevante ai fini dell’imposta.
La Corte di cassazione polacca, intervenuta a seguito dell’impugnazione della sentenza che aveva annullato l’interpello contestato dalla società, ha ritenuto che la questione venisse sottoposta alla Corte europea chiamata a stabilire se, in base ai principi della direttiva comunitaria, l’operazione descritta rappresentasse una cessione di beni a titolo oneroso soggetta all’imposta sul valore aggiunto.
Per sciogliere il nodo interpretativo i giudici hanno analizzato, innanzitutto, se nella fattispecie verificatasi ricorressero tutti i requisiti – soggettivo oggettivo e territoriale - per far sorgere l’esigibilità dell’Iva.
Procedendo per gradi, la Corte ricorda come l’operazione posta in essere è sicuramente, stante la reciprocità delle prestazioni, intervenuta tra due società aventi la natura di soggetti passivi esercenti un’attività economica.
Così come, visto che un’operazione è rilevante ai fini Iva se sussiste il requisito della territorialità, quest’ultimo è soddisfatto perché l’operazione è stata realizzata nel territorio dello Stato; inoltre l’operazione, sia essa cessione di beni o di prestazione di servizi, è stata effettuata dietro pagamento di un corrispettivo.
Per far sì che si verifichi questa ultima condizione, precisano i giudici, è determinante il fatto che esista quel rapporto giuridico in base al quale il fornitore e l’acquirente hanno reciprocamente trasferito i propri diritti di proprietà la cui regolazione, nel caso di specie, è delineata dal controvalore della cessione degli immobili a fronte dell’acquisto delle azioni.
Ecco che, rappresentando la cessione degli immobili il corrispettivo per il riacquisto della azioni, si vengono a creare, unitamente agli altri elementi rilevanti per l’Iva, tutte le condizione per ritenere l’operazione posta in essere soggetta all’imposta.
Corte di giustizia Ue, causa C-421/17, sentenza del 13 giugno 2018