Controlli e liti

È nullo l’avviso di accertamento a carico dell’amministratore di fatto

di Marco Nessi e Roberto Torelli

L’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate nei confronti del presunto amministratore di fatto di una società di capitali per le imposte e relative sanzioni dovute da quest’ultima è nullo in quanto, anche prescindendo dalla prova della qualità di amministratore di fatto del soggetto accertato, non esiste nel nostro ordinamento una responsabilità dell’amministratore di fatto di una società con personalità giuridica per le obbligazioni tributarie riferibili alla medesima società. Sono questi i principi espressi dalla Commissione Tributaria Regionale di Milano nella sentenza n. 442/13/2019 depositata in data 29.01.2019.

Nel caso esaminato l’Ufficio notificava ad un soggetto ritenuto amministratore di fatto di una società a responsabilità limitata un avviso di accertamento, affermando l’esistenza di una responsabilità dello stesso per le imposte e sanzioni che erano state contestate nei confronti della medesima società.

La sentenza di primo grado, che riconosceva la legittimità dell’accertamento effettuato nei confronti dell’amministratore di fatto, veniva appellata dal contribuente nella considerazione che l’Ufficio non aveva in alcun modo provato l’assunzione del presunto ruolo di amministratore di fatto della società. Inoltre, veniva evidenziata l’assenza di una specifica responsabilità per le imposte e le sanzioni accertate nei confronti della società e, quindi, il difetto di legittimazione passiva in ordine al provvedimento impositivo oggetto del contendere.

Nell’accogliere l’appello del contribuente, dopo avere chiarito che può essere considerato amministratore di fatto il soggetto che, pur non essendo investito formalmente della carica di amministratore, svolge in modo continuativo l’attività gestoria ed esercita i poteri e le funzioni dell’amministratore di diritto, la CTR di Milano ha stabilito che l’equivalenza fra amministratore di fatto e amministratore di diritto non può estendersi al di fuori dei casi che sono previsti ex lege.

Pertanto, considerato che, ai sensi dell’articolo 7 del d.l. n. 269/2003, le sanzioni amministrative relative ai rapporti tributari di cui è parte una società dotata di personalità giuridica sono imputabili esclusivamente nei confronti della persona giuridica, l’Amministrazione Finanziaria può avanzare la propria pretesa creditoria soltanto nei confronti della società e, laddove questa si sia estinta, nei confronti dei soggetti che ad essa sono succeduti ovvero che hanno beneficiato della liquidazione delle quote.

Sul punto, i giudici d’appello hanno richiamato la recente sentenza n. 25284 del 2018 in cui la Corte di Cassazione ha chiarito che le sanzioni amministrative relative al rapporto tributario proprio di società o enti con personalità giuridica, ex art. 7 del DL n. 269/2003 (convertito nella Legge n. 326/2003), sono esclusivamente a carico della persona giuridica anche quando la stessa sia stata gestita da un amministratore di fatto, con la conseguenza che l’atto impositivo notificato all’amministratore di fatto è nullo perché diretto ad un soggetto privo di legittimazione passiva in ordine ad un rapporto tributario che fa capo esclusivamente alla società.

Ctr Milano sentenza n. 442/13/2019

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