Controlli e liti

È «occultamento di scritture contabili» la non conservazione delle fatture false

di Laura Ambrosi

Anche chi emette fatture false, se non le conserva può commettere il reato di occultamento e distruzione delle scritture contabili poiché rende difficoltosa la ricostruzione dei movimenti fiscali sia propri sia dell'utilizzatore di dette fatture. Si tratta poi di due reati che possono concorrere tra loro non sussistendo alcun rapporto di specialità.
A fornire questa rigorosa interpretazione è la Corte di Cassazione, terza sezione penale, con la sentenza nr. 36049 depositata ieri.
Il titolare di una ditta individuale veniva condannato alla pena di un anno e 7 mesi di reclusione per occultamento delle scritture contabili (articolo 10, Dlgs 74/2000).
L’imputato ricorreva così in Cassazione avverso la decisione, lamentando, tra i diversi motivi, che per il delitto in questione, la condotta deve essere idonea a non consentire la ricostruzione del risultato economico. Nella specie, però, le fatture rinvenute presso terzi, erano state ritenute, per conferma dei verificatori stessi, riferite ad operazioni inesistenti, con la conseguenza che non potevano in ogni caso concorrere alla formazione del reddito o del volume di affari.
In altre parole, secondo la ricostruzione operata dall’accusa, l’imputato aveva emesso delle fatture per operazioni inesistenti che non erano state conservate ed annotate nei registri obbligatori, da qui il reato di occultamento. Secondo la difesa, poi, i due delitti di emissione di fatture false ed occultamento delle scritture contabili non potevano concorrere tra loro.
I giudici di legittimità hanno innanzitutto ricordato che in tema di reati tributari, il delitto di cui all’articolo 10 del Dlgs 74/2000, è posto a tutela del bene giuridico della trasparenza fiscale ed è integrato in tutti i casi in cui la distruzione o l’occultamento della documentazione contabile dell’impresa non consente o rende difficoltosa la ricostruzione delle operazioni, rimanendo escluso solo quando il risultato economico delle stesse può essere accertato in base ad altra documentazione conservata dall’imprenditore e senza necessità di reperire ulteriori elementi.
Con riguardo alla circostanza che nella situazione esaminata gli unici documenti contabili di cui si contestava l’omessa conservazione fossero riferiti ad operazioni inesistenti, la Cassazione ha rilevato che le fatture emesse erano necessarie per ricostruire la movimentazione fiscale sia dell’emittente stessa sia dell’impresa utilizzatrice e pertanto il bene giuridico della trasparenza fiscale risultava leso in ogni caso.
La Suprema Corte ha così affermato il principio di diritto secondo cui il reato di occultamento e distruzione dei documenti contabili si configura anche per la ditta emittente le fatture per operazioni inesistenti, poiché tali fatture sono necessarie per ricostruire la situazione fiscale sia dell’emittente stessa sia dell’utilizzatrice.
In tema di concorso tra i due delitti, poi, i giudici di legittimità hanno rilevato che si tratta di condotte diverse: non necessariamente, infatti, chi emette fatture false commette anche il reato di occultamento delle scritture. Ne consegue così che i due delitti possono anche concorrere tra loro, non essendoci alcuna incompatibilità, atteso che possono distinguersi o coesistere a seconda delle modalità di commissione.
È stato così precisato che il reato di occultamento o distruzione di documenti contabili non assorbe il delitto di emissione di fatture false, non sussistendo un rapporto di specialità.

Cassazione, III sezione penale, sentenza 36049 del 21 luglio 2017

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