Controlli e liti

Eccedenza Iva in detrazione anche senza dichiarazione

di Rosanna Acierno

Il contribuente può legittimamente portare in detrazione l’eccedenza Iva anche in assenza della relativa dichiarazione annuale, sempreché siano rispettati i requisiti sostanziali di inerenza e certezza del costo per fruire della detrazione. L’omessa presentazione della dichiarazione, infatti, non consente l’automatico disconoscimento del credito Iva in assenza di ulteriori elementi e circostanze che ne provino l’inesistenza. Sono queste le principali conclusioni cui è giunta la V sezione civile della Cassazione con l’ordinanza n. 22340 depositata il 13 settembre scorso ( clicca qui per consultarla ), ma resa pubblica solo ieri dopo il black out del sistema informatico della Suprema corte.

La pronuncia trae origine dal disconoscimento automatico di un credito Iva compensato da una Srl, così come risultante dalle fatture e dalle liquidazioni periodiche, ma non riportato nella dichiarazione relativa all’anno di imposta in cui era maturato. Impugnato l’atto impositivo, sia la Ctp che la Ctr respingevano le doglianze della società contribuente, ritenendo inesistente il credito Iva per omessa presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta in cui esso sarebbe maturato. Così, la società impugnava la sentenza della Ctr per cassazione, eccependo non solo di aver assolto al proprio obbligo di comprovare l’esistenza del credito, ma anche di aver riportato il medesimo credito nella dichiarazione relativa all’anno di imposta successivo a quello in cui era maturato.

Nell’accogliere il ricorso della società e cassare la sentenza di secondo grado, i giudici di legittimità hanno innanzitutto precisato che l’omissione dichiarativa non preclude il riconoscimento del credito che si è formato nell’anno stesso, oppure negli anni antecedenti, a condizione che la sua esistenza sia debitamente dimostrata. In particolare, richiamando quanto statuito dalle Sezioni unite, con la sentenza 17757/2016, è stato precisato che in base al sistema di neutralità dell’Iva il contribuente può portare in detrazione un credito derivante da una precedente dichiarazione considerata omessa, nella misura in cui ciò avvenga tempestivamente entro i termini stabiliti per legge (ossia entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto) e venga dimostrata l’effettività del credito stesso.

In particolare, ai fini del riconoscimento del credito Iva risultante dalla dichiarazione omessa il contribuente dovrà dimostrare l’esistenza del credito Iva, provando mediante prove documentali che si tratti di acquisti fatti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati a Iva e finalizzati a operazioni imponibili. A tal fine, il contribuente deve esibire i registri Iva e le liquidazioni e, se del caso, la dichiarazione per l’annualità omessa, le fatture (anche a campione in certi casi) e ogni altra documentazione utile.

Pertanto, a parere della Corte suprema, in presenza delle suddette prove non è legittima la condotta dell’agenzia delle Entrate che disconosce, in via automatica, la detrazione dell’Iva (attuata mediante il riporto a nuovo del credito) basandosi solo sulla circostanza che la dichiarazione da cui la stessa emerge è stata omessa.

Cassazione, ordinanza 22340/2018

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