Imposte

Ecobonus per gli immobili locati dalle immobiliari di gestione

di Alessandro Borgoglio

La Cassazione 19815/2019 è una di quelle sentenze che segnano la storia della giurisprudenza tributaria, perché le società immobiliari di gestione che si sono avvalse della detrazione per gli interventi di risparmio energetico su immobili locali la attendevano da circa dieci anni, da quando hanno iniziato a contrapporsi all’Amministrazione finanziaria sulla spettanza di tale agevolazione.

L’articolo 1, comma 344 e successivi, della legge 296/2006, istitutiva dell’ecobonus, prevede testualmente che per le spese documentate relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, spetta una detrazione dall’imposta lorda attualmente pari al 65% (l’aliquota può variare per alcune tipologie di intervento).

L’articolo 2, comma 1, lettera b), del relativo decreto attuativo (Dm 19 febbraio 2007) stabilisce che la detrazione spetta anche ai soggetti titolari di reddito d’impresa che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti.

L’agenzia delle Entrate, con la risoluzione 340/E/2008, ha puntualizzato che la condizione per poter fruire della detrazione è che all’intervento di risparmio energetico consegua una effettiva riduzione dei consumi energetici nell’esercizio dell’attività imprenditoriale, mentre l’agevolazione non può riguardare gli interventi realizzati su beni oggetto dell’attività esercitata; per le società esercenti l’attività di pura locazione (immobiliari di gestione), gli immobili sui quali dovrebbero essere realizzati gli interventi di riqualificazione energetica rappresentano l’oggetto dell’attività esercitata (locazione a terzi) e non cespiti strumentali, e pertanto non può trovare applicazione la detrazione.

Sono così stati instaurati molti contenziosi, che però hanno quasi sempre visto le società immobiliari vittoriose: secondo la giurisprudenza di merito prevalente, infatti, la detrazione d’imposta spetta ai soggetti titolari di reddito d’impresa, per i costi sostenuti per la riqualificazione energetica di immobili di proprietà di qualsiasi natura, non ponendo la normativa alcun limite al riguardo (si vedano Ctr Lombardia 1782/21/19 e 1077/1/16; Ctp Reggio Emilia n. 367/03/15).

La Cassazione, con la sentenza qui commentata, ha finalmente posto fine alla datata questione, ricordando, innanzitutto, che i documenti di prassi del Fisco sono soltanto un parere non vincolante per il contribuente, per il giudice e neppure per gli Uffici sottordinati, ed inoltre l’interpretazione letterale è il primo dei criteri ermeneutici da utilizzare secondo le preleggi, essendo sussidiaria l’interpretazione sistematica, che aveva impropriamente utilizzato il Fisco: come a dire che se la legge enuncia testualmente una chiara prescrizione, come nel caso di specie, non è necessario, né possibile, ricorrere a un’interpretazione sistematica per giungere a diversi approdi.

Nella parte più rilevante della sentenza, poi, si legge che l’articolo 1, comma 344 e successivi, della legge istitutiva dell’Ecobonus non pone alcuna distinzione tra immobili strumentali, patrimonio e merce, laddove riconosce chiaramente la detrazione d’imposta per gli interventi di risparmio energetico senza alcuna differenziazione oggettiva.

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