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Ecobonus per interventi di domotica, limite di spesa incluso nell’impianto termico

Oltre alla congruità della spesa richiesta dal Dm Requisiti va considerata la prassi restrittiva delle Entrate per i casi di installazione contestuale ad altre opere

Limiti di spesa da tenere sotto controllo per l’installazione dei dispositivi multimediali agevolati dall’ecobonus, cioè i sistemi di building automation per la gestione degli impianti di riscaldamento, raffrescamento o produzione acqua sanitaria.

Il limite dal 6 ottobre 2020

Le spese sono agevolate con la detrazione del 65% dal 1° gennaio 2016 e la norma di legge non impone un massimale (articolo 1, comma 88, legge 208/2015).

Per i lavori avviati dal 6 ottobre 2020 in poi, però, è il decreto ministeriale Requisiti (Dm 6 agosto 2020) a prevedere una detrazione massima di 15mila euro. Importo che si traduce in una spesa massima agevolabile di 23.078 euro. Si potrebbe discutere sulla legittimità di una soglia introdotta in via amministrativa e non prevista dalla legge, ma tant’è: il limite è ormai acquisito nella prassi professionale e anche il vademecum Enea ne dà atto.

L’applicazione del decreto Requisiti si porta dietro anche l’obbligo di documentare la congruità della spesa, secondo i parametri dettati dallo stesso decreto. Il criterio, in particolare, cambia in base alla potenza dell’impianto cui è applicato il sistema domotico:

• da 100 kW di potenza in su, serve l’asseverazione sul rispetto dei requisiti tecnici e di congruità delle spese, redatta da un tecnico abilitato e accompagnata dal computo metrico (in concreto, il tecnico potrà scegliere se avvalersi dei prezzari regionali o dei prezzari della casa editrice Dei e, qualora i prezzari fossero carenti, potrà fare una stima analitica o scegliere di attenersi all’allegato I al decreto Requisiti);

• per impianti di potenza inferiore a 100 kW, l'asseverazione può essere sostituita dalla dichiarazione del produttore e occorre rispettare i massimali di costo indicati all’allegato I del decreto Requisiti (cioè, 50 euro al metro quadrato, al netto di Iva, prestazioni professionali e opere complementari relative all’installazione e alla messa in opera delle tecnologie).

Quando poi sarà pienamente operativo il decreto del ministero della Transizione ecologica firmato lo scorso 14 febbraio, l’allegato A a tale decreto andrà a sostituire l’allegato I.

Le norme antifrodi sulle cessioni

Quelle appena descritte sono le regole generali della detrazione, applicabili anche in caso di utilizzo diretto del bonus in dichiarazione dei redditi e valide già prima degli interventi antifrodi degli ultimi mesi. È chiaro che per le cessioni dei crediti d’imposta e le opzioni di sconto in fattura comunicate dal 12 novembre 2021 in avanti va rispettato anche l’obbligo di asseverazione della congruità della spesa e di visto di conformità, quando richiesto dalla normativa. Ma, a parte le cessioni a Sal, l’asseverazione di congruità della spesa è già ricompresa nell’asseverazione tecnica richiesta dal decreto Requisiti (e ne ricalca gli stessi criteri di calcolo).

L’installazione abbinata ad altri interventi

C’è però un altro aspetto, tutto sommato poco noto, da tenere presente. Anche per gli interventi avviati prima del 6 ottobre 2020, quando l’installazione dei dispositivi multimediali avviene in concomitanza con un altro intervento di riqualificazione energetica agevolabile, «è da ritenersi connessa a tale intervento e la relativa spesa concorre al limite massimo di detrazione per esso spettante» (circolare 7/E/2021, che riproduce il contenuto delle circolari precedenti con le istruzioni per i Caf).

La stessa circolare cita l’esempio dell’installazione di sistemi domotici contestuale «alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione o con pompe di calore ad alta efficienza ovvero all'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda».