Ecobonus, l’impresa può rifiutare la cessione del credito
Il pagamento delle spese per ecobonus o sismabonus con la cessione del credito di imposta è una nuova modalità di pagamento che rientra nella libera contrattazione delle parti (non è un obbligo per l’impresa di accettarlo) e l’impresa che non accetta questa possibilità di pagamento del corrispettivo rischia di perdere l’appalto in quanto il committente cercherà un’altra impresa disposta ad accettare il pagamento tramite sconto. La possibilità di cedere il credito di imposta (alla sola impresa esecutrice dei lavori o a un soggetto terzo collegato all’intervento, vedi circolare 17/E del 2018), pari alla detrazione, compete solo con riferimento alle spese che fruiscono del sismabonus e dell’Ecobonus condomini o per l’Ecobonus anche per singole unità (detrazione sino all’85% di 96mila euro per spese di prevenzione simica e sino al 75% di 40mila euro per spese di efficientamento energetico dell’edificio (articolo 1, comma 67 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, di bilancio per il 2019; si veda anche la guida al 65% su www.agenziaentrate.it; articolo 1, comma 2, lettera c, n. 2 e n. 3 della 11 dicembre 2016, n.232, di bilancio 2017, articolo 16 Decreto legge 63/2013, convertito in legge n.90/2013, guida al sismabonus su www.agenziaentrate.it). L’impresa esecutrice dei lavori e il committente devono, pertanto, nelle dinamiche contrattuali, raggiungere un accordo in materia, ma il fornitore in caso di richiesta del committente può scegliere di non aderire alla proposta perdendo l’appalto. In tal caso il committente dovrà trovare un altro esecutore disposto ad accettare il pagamento con la cessione del credito di imposta.
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