Edifici vincolati, la detrazione del 19% non si somma al 110% «green»
Con la circolare 30/E il punto sulle detrazioni da applicare agli immobili protetti: no al cumulo con ecobonus
Gli immobili vincolati non sono esclusi dal Superbonus 110%, ma l’applicazione dell’agevolazione presenta caratteristiche peculiari per questi fabbricati. È questa la conclusione che si trae da alcune risposte dell’Agenzia contenute nella circolare n. 30/E del 22 dicembre.
Con la risposta 3.1.7 le Entrate affrontano il tema della cumulabilità tra il Superbonus e la detrazione del 19% per le spese sostenute dai soggetti obbligati ai sensi dell’articolo 15 comma 1, lettera g), del Tuir, declinando alla nuova agevolazione (ovviamente su unità diverse da quelle accatastate in categoria A/1, A/8 ed A/9, queste ultime se non aperte al pubblico) i concetti già espressi in passato.
La normativa
Infatti, in base al comma 6 dell’articolo 16-bis Tuir la detrazione del 36-50% per le spese su interventi di ristrutturazione edilizia (e simili) è cumulabile (pur se ridotta al 50%) con le agevolazioni specifiche per gli immobili oggetto di vincolo. La regola vale anche per gli interventi da sismabonus (anche super), che trovano la loro “matrice” proprio alla lettera i) del comma 1 dell’articolo 16-bis, mentre per il cumulo con il “bonus facciate” vi è il “disco rosso” della Circolare n. 2/E/2020. Purtroppo, l’Agenzia conferma il diniego (già presente nella Circolare n. 19/E/2020) sul cumulo con gli interventi “ecobonus”. Per le agevolazioni cumulabili, oltre il limite di spesa ammesso al Superbonus, la detrazione nella misura del 19 per cento è calcolata, ovviamente, sull’intero importo di spesa eccedente. Negli altri casi, invece, occorre scegliere e si applicherà la detrazione del 19% dove non vi sono le condizioni per accedere al Superbonus né quelle per l’ecobonus “classico” al 65%.
Da un punto di vista tecnico questa “scelta obbligata” non deve stupire: gli immobili soggetti a tutela ai sensi di art. 136 del Dlgs 42/2004, non sono infatti obbligati al rispetto dei requisiti previsti per il miglioramento dell’efficienza energetica. Infatti, sono esterni al campo di applicazione del Dlgs 192/2005 qualora l’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione, riscontri che il rispetto delle prescrizioni implichi un’alterazione sostanziale del carattere o aspetto storico, artistico e paesaggistico. Gli interventi sull’involucro dell’edificio sono quelli di più difficile realizzazione in presenza di vincoli architettonici e storici, mentre più compatibili sono quelli sul sistema impiantistico, normalmente “nascosto” alla vista.
Le due strade
Restano quindi possibili due strade, alternative, quando si interviene su edifici vincolati: di detrazione “classica”, che deve quindi essere valutata come opzione non cose gli interventi “energetici” sono autorizzati, si potrà ricorrere all’ecobonus, cumulabile con il sismabonus o con “bonus facciate”. Qualora invece non sia possibile (o poco conveniente) effettuare interventi energetici, resta solo il sismabonus (ordinario o potenziato) abbinato al 19% di detrazione “classica”, che deve quindi essere valutata come opzione non complementare al “bonus facciate”.
Con la risposta 3.1.6 l’Agenzia ha affrontato il caso degli interventi trainati eseguiti su questi immobili in assenza dell’intervento trainante, come consentito dal comma 2 dell’articolo 119 del decreto Rilancio. Il dubbio riguardante il conseguimento del requisito del miglioramento delle due classi energetiche in edifici plurifamiliari è stato risolto facendo riferimento agli interventi. Per cui, se questi ultimi riguardano tutte le unità immobiliari riscaldate che compongono l’edificio, la verifica si esegue considerando l’intero edificio.
In caso contrario, la verifica va effettuata con riferimento alla singola unità immobiliare e l’asseverazione va predisposta utilizzando la procedura prevista per le unità funzionalmente indipendenti. Il vero problema è che, in assenza del trainante, il miglioramento delle due classi non è un obiettivo di facile portata: allo scopo, ad esempio, si può prendere in considerazione l’esecuzione del cappotto interno (risposta 3.1.5), con tutti i limiti tecnici e le difficoltà che questa soluzione comporta. Altro esempio di intervento è la sostituzione degli infissi, che negli edifici vincolati deve essere realizzata ricorrendo a materiali e forme estremamente specifiche, in modo da riproporre l’architettura originaria, con un incremento di difficoltà applicativa e costi (soprattutto se paragonati ai prezzari di riferimento).