Effetto coronavirus sui conti: serve monitoraggio immediato
L’emergenza coronavirus impone a sindaci e amministratori un monitoraggio immediato sulle conseguenze
Dopo avere esaminato i possibili effetti del coronavirus sul bilancio 2019 (si veda Il Sole 24 Ore del lunedì del 9 marzo), consideriamo alcuni aspetti che riguardano gli adempimenti nei prossimi giorni, da valutare con grande attenzione data la contingenza e la straordinarietà della situazione.
Approvazione del bilancio
Non è da escludere che il contesto attuale di restrizione negli spostamenti e nello svolgimento delle attività possa creare problemi in relazione alle operazioni di chiusura dei conti, di revisione contabile e di approvazione del bilancio. È quindi possibile che in taluni casi si debba ricorrere al maggior termine dei 180 giorni (eventualmente aggiornando le valutazioni), invocando le ragioni relative alla struttura della società previste dall’articolo 2364 del Codice civile.
Un intervento legislativo generalizzato su questo aspetto sarebbe sicuramente apprezzabile. In ogni caso, lo svolgimento delle riunioni dei cda e delle assemblee societarie dovrebbe essere assicurato dalla possibilità oramai ampiamente diffusa di sfruttare strumenti di teleconferenza.
Prime analisi dei conti 2020
Occorre preliminarmente ricordare che sono aumentate le responsabilità di amministratori, sindaci e revisori delle Srl. Le norme sulla crisi di impresa hanno introdotto novità nel codice civile, già in vigore:
1. si applica l’articolo 2381, comma 5 (comunicazione almeno semestrale che gli organi delegati devono dare al Cda e, se nominato, al collegio sindacale in relazione al generale andamento della gestione e alla sua prevedibile evoluzione);
2. l’articolo 2476, comma 6, prevede che «gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale»;
3. le Srl che superano i nuovi limiti quantitativi, se non hanno già provveduto, dovranno nominare un revisore o il collegio sindacale nell’assemblea che approva il bilancio 2019. Il primo compito dei nuovi revisori sarà proprio quello di valutare la situazione patrimoniale, economica e finanziaria in cui si trovano queste società.
È in questo nuovo quadro normativo che si inseriscono gli effetti del coronavirus sui conti delle Pmi.
I vincoli del Codice civile
L’andamento economico dei primi mesi del 2020 in moltissime situazioni potrebbe far scattare le norme che impongono azioni immediate in caso di riduzione del capitale per oltre 1/3 (articolo 2446) o al di sotto del minimo legale (articolo 2447).
Si pensi ad un esempio molto semplice: una società che normalmente in un anno ha ricavi per 12 milioni e costi (praticamente fissi) per 11 milioni, con un patrimonio netto 2019 di 1 milione, in cui la chiusura o la riduzione dell’attività per coronavirus ha già creato una riduzione effettiva o stimata di vendite per 2 milioni, si troverebbe nella situazione in cui gli amministratori e i soci devono «senza indugio» prendere provvedimenti. Vista la platea di soggetti interessati, occorre una riflessione: in alcuni casi sarà possibile rinviare decisioni drastiche se si prevede il recupero della perdita nei prossimi mesi di gestione, in altri potrebbero venire in aiuto le misure economiche del . Sarebbe però il caso di pensare a un intervento legislativo che in qualche modo mitigasse, almeno per un periodo transitorio, l’impatto delle norme del Codice civile.
La continuità aziendale
Tenendo anche conto del nuovo quadro di responsabilità, la valutazione più urgente che amministratori, sindaci e revisori devono fare riguarda la presenza degli elementi che consentono la continuità aziendale. Dal punto di vista tecnico, può essere utile fare riferimento alle definizioni e agli indici previsti dal principio di revisione 570. Alcuni indicatori che potrebbero essere influenzati dall’impatto negativo del virus sono i seguenti:
- situazione di deficit patrimoniale o di capitale circolante netto negativo;
bilanci prospettici che mostrano flussi di cassa negativi;
- principali indici economico-finanziari negativi;
- incapacità di ottenere finanziamenti per lo sviluppo di nuovi prodotti ovvero per altri investimenti necessari;
- eventi catastrofici contro i quali non è stata stipulata una polizza assicurativa o contro i quali è stata stipulata una polizza con massimali insufficienti.
Gli indici di allerta
Può essere opportuno tenere conto anche degli indicatori elaborati dal Cndcdc in attuazione delle disposizioni del Codice della crisi di impresa.
Non ci riferiamo, ovviamente, alla procedura di segnalazione, non ancora in vigore, quanto piuttosto all’opportunità di iniziare ad adottare anche questi indici ai fini della valutazione del going concern che necessariamente dovrà essere fatta nelle prossime settimane e nei prossimi mesi.
Nel codice civile
1-Capitale ridotto di 1/ 3 (articolo 2446)
Se il capitale è diminuito di oltre 1/3 per effetto di perdite, gli amministratori, e nel caso di loro inerzia il collegio sindacale, devono senza indugio convocare l’assemblea per gli opportuni provvedimenti, presentando una relazione sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni del collegio sindacale
2. Capitale sotto al minimo legale (articolo 2447)
Se, per la perdita di oltre 1/3 del capitale, questo si riduce al di sotto del minimo legale, gli amministratori devono senza indugio convocare l’assemblea per deliberare la riduzione del capitale e il contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo, o la trasformazione della società.