Elenchi split payment, contribuenti a rischio
Il dipartimento delle Finanze ha ripubblicato sul proprio sito, del tutto inattesi, due dei quattro elenchi definitivi dei soggetti, diversi dalle Pa, sottoposti all'obbligo dello split payment, valevoli per l'anno 2017, rettificando la pubblicazione del 4 agosto scorso.
Dopo l'emanazione del decreto Mef 13 luglio 2017 (pubblicato poi in Gazzetta ufficiale il 24 luglio 2017), modificativo dei Decreti 23 gennaio 2015 e 27 giugno 2017, si tratta della terza versione degli elenchi e della seconda rettifica di quelli definitivi.
Il dipartimento ha provveduto alla modifica in conseguenza della necessità di esclusione dagli elenchi due società che non avevano i requisiti previsti dall'articolo 17-ter del Dpr. 633/1972 e dell'inserimento di otto nuove società dove è stata accertata la presenza dei requisiti di applicazione della normativa sulla scissione dei pagamenti.
Gli elenchi definitivi rettificati sono quelli relativi a:
- società controllate di diritto dalla presidenza del Consiglio dei ministri e dai ministeri e delle società controllate da queste ultime (elenco 2);
- società controllate di diritto da regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni e delle società controllate da queste ultime (elenco 4).
Si deve in primo luogo evidenziare che tale modalità di procedere sicuramente non agevola la già complessa attività dei contribuenti alle prese con l'individuazione dei loro clienti eventualmente soggetti all'applicazione della disciplina sullo split payment.
Mentre è comprensibile che si possano determinare necessità di modifica e adeguamento, la modalità di comunicazione potrebbe risultare più efficace laddove permettesse immediatamente l'individuazione dei soggetti esclusi e di quelli nuovi inseriti ed è auspicabile che così avvenga in futuro, facilitando l'adeguamento dei processi e la rettifica dell'impostazione delle anagrafiche e le scelte operative dei fornitori dei soggetti fuori o dentro lo split payment.
Fra l'altro il cambiamento ora intervenuto e tutti gli altri che potranno intervenire, non possono neppure contare sulle esimenti stabilite dall'articolo 2, comma 2 del decreto 13 luglio 2017 ove faceva salvi i comportamenti tenuti dai contribuenti per le fatture, emesse nei confronti delle pubbliche amministrazioni, per le quali l'esigibilità si era verificata dal 1° al 24 luglio 2017.
Per scongiurare responsabilità e rischi di sanzioni in capo ai fornitori, ma anche ai cessionari che erano fuori dagli elenchi e sono stati inseriti o vi erano ricompresi e sono stati esclusi e quindi dal 25 luglio 2017 possono, rispettivamente, aver posto in essere o essere stati destinatari di operazioni che rientravano o non rientravano nel regime, non resta che affidarsi alla tutela dei principi dello Statuto del contribuente di cui alla Legge 212/2000.