Elusione internazionale, la Ue «chiude» i disallineamenti
Nuovo passo in avanti della Ue per chiudere gli interstizi fiscali utilizzati dalle multinazionali per ridurre i debiti di imposta. Ieri il Consiglio europeo ha adottato una direttiva di modifica della 2016/1164 relativa ai «disallineamenti da ibridi con i paesi terzi», atto finalizzato a impedire ai gruppi societari di sfruttare le disparità tra due o più giurisdizioni fiscali per ridurre il debito d’imposta complessivo.
«Il nostro obiettivo è affrontare una delle principali pratiche elaborate dalle società multinazionali per ridurre i loro oneri fiscali» ha detto Edward Scicluna, ministro maltese delle finanze che è presidente pro tempore del Consiglio, aggiungendo che in tal modo la Ue «garantirà inoltre l’attuazione delle raccomandazioni dell’Ocse». Gli Stati membri avranno tempo fino al 1° gennaio 2020 per recepire la direttiva nelle legislazioni e regolamentazioni nazionali.
Cruciale nella nuova direttiva è la modifica dell’articolo 9, secondo cui se un disallineamento da ibridi determina una doppia deduzione, la deduzione è negata nello Stato in cui è la giurisdizione dell’investitore, e se non è negata dalla giurisdizione dell’investitore lo sarà comunque nella giurisdizione del pagatore. Ancora, la deduzione è ammissibile alla compensazione «a fronte di un reddito a doppia inclusione, generato nel periodo d’imposta di riferimento o successivo».
Quanto alle stabili organizzazioni, qui la stretta da disallineamento da ibridi scatta se il reddito della stabile organizzazione (disconosciuta) non è assoggettato a imposta nello Stato membro in cui il contribuente è residente a fini fiscali; lo Stato membro esigerà l’inclusione del reddito che sarebbe altrimenti attribuito alla stabile organizzazione disconosciuta.
Ciò si applica salvo che lo Stato membro sia tenuto a esentare il reddito a norma di una convenzione contro la doppia imposizione conclusa dallo Stato membro con un paese terzo.
Ue - Direttiva di modifica della 2016/1164