Adempimenti

Enti associativi, sgravi solo dopo la presentazione del modello Eas

di Paola Bonsignore e Pierpaolo Ceroli

Le Asd e Ssd, al fine di usufruire delle agevolazioni di cui al comma 3 dell’articolo 148 Tuir, devono presentare entro 60 giorni dalla data di costituzione il cd. modello Eas. La mancata presentazione nei termini, ed oltre il termine per usufruire della remissione in bonis, determina, come chiarito nella circolare 18/E/2018, la possibilità di usufruire degli sgravi solo per le operazioni poste in essere dopo la presentazione del modello.

Il modello Eas (modello Enti associativi), introdotto dall’articolo 30 decreto legge 185/2008, consente agli enti associativi, tra cui le Asd e Ssd, di comunicare il possesso dei requisiti per beneficiare della possibilità di non assoggettare ad Ires alcune prestazioni.

Ciò avviene quando sussistono congiuntamente i seguenti presupposti:

•le attività sono eseguite dagli organismi associativi tassativamente indicati nella norma (tra cui Asd e Ssd);

•le cessioni di beni e le prestazioni di servizi sono rese in favore degli iscritti, associati o partecipanti o altre associazioni che svolgono la medesima attività e che fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;

•le attività sono effettuate “in diretta attuazione degli scopi istituzionali”, cioè quella che costituisce il naturale completamento degli scopi specifici e particolari che caratterizzano l’ente;

•gli statuti sono redatti nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, e riportano delle clausole dirette a garantire la non lucratività dell’ente nonché l’effettività del rapporto associativo.

Come anticipato il modello in commento dovrà essere presentato dal contribuente interessato tramite Fisconline o Entratel, oppure tramite intermediari abilitati a Entratel, entro 60 giorni dalla data di costituzione dell’ente, salvo che si tratti di:

•enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del Coni che non svolgono attività commerciale;

•associazioni pro-loco che hanno esercitato l’opzione per il regime agevolativo in quanto nel periodo d’imposta precedente hanno realizzato proventi inferiori a 250.000 euro (legge 398/1991);

•organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate dal Dm 25 maggio 1995;

•i patronati che non svolgono al posto delle associazioni sindacali promotrici le loro proprie attività istituzionali;

•Onlus di cui al d.lgs. 460/1997;

•enti destinatari di una specifica disciplina fiscale (per esempio, i fondi pensione);
i quali risultano esonerati da tele obbligo comunicativo.

Nel caso in cui nel corso del tempo vi è una variazione dei dati precedentemente comunicati o si perdono i requisiti per beneficiare dell’agevolazione, sarà necessario presentare un nuovo modello entro, rispettivamente, il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione, oppure, entro 60 giorni dalla perdita dei requisiti.

Se l’ente non inoltra il modello entro i termini sopra evidenziati sarà possibile ricorrere alla remissione in bonis, ex art. 2 D.L. 16/2012, sempreché:

•la violazione non sia stata constatata;

•non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza;

•il contribuente abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento alla data di scadenza ordinaria del termine;

•il contribuente effettui la comunicazione (o effettui l’adempimento richiesto) entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;

•il contribuente versi contestualmente alla presentazione la sanzione minima di 250 euro.

Viceversa, se non vi sono gli anzidetti presupposti, l’agenzia delle Entrate nella circ. 18/E/2018 ha chiarito che l’ente potrà beneficiare delle agevolazioni per le attività poste in essere solo successivamente alla presentazione, in quanto la comunicazione non può avere effetti retroattivi.

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