Contabilità

Erogazioni liberali vincolate da inserire nel patrimonio netto

Rileva se la limitazione è di terzi o di organismi istituzionali. Erogazioni condizionate da rilevare nell’attivo

di Maurizio Postal, Matteo Pozzoli e Gabriele Sepio

Enti non profit alle prese con la rendicontazione delle erogazioni liberali. Con la pubblicazione della bozza del principio contabile Ets, l’Organismo italiano di contabilità fissa i criteri a cui le realtà non profit destinatarie di liberalità dovranno adeguarsi. Più nello specifico, a livello contabile, in conformità a quanto previsto dagli schemi di bilancio (Dm del 5 marzo 2020) sarà importante distinguere tra erogazioni liberali:

1) vincolate da terzi o da organi istituzionali;

2) condizionate;

3) altre tipologie.

Le liberalità vincolate sono quelle sottoposte a una serie di restrizioni che ne delimitano l’utilizzo e dovranno essere contabilizzate in maniera differente a seconda che il vincolo sia imposto da un soggetto terzo o dall’organo istituzionale. Le prime dovranno essere rilevate nell’attivo dello stato patrimoniale in contropartita alla voce del patrimonio netto vincolato AII 3) «Riserve vincolate destinate da terzi». Nel secondo caso, invece, queste dovranno essere riportate in contropartita alla voce di patrimonio netto AII 2) «Riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali».

Va considerato che la riserva iscritta a fronte di erogazioni liberali vincolate dovrà essere rilasciata proporzionalmente all’esaurirsi del vincolo (o in funzione di specifici eventi) attraverso una registrazione in contropartita alla voce A4 «erogazioni liberali» del rendiconto gestionale. A ben vedere, infatti, il rilascio progressivo consente di evidenziare la correlazione tra oneri di competenza e utilità economiche derivanti dall’utilizzo del bene. Si pensi, alla donazione di un’autovettura da impiegare in servizi assistenziali per volontà del donante che lungo la sua vita utile economica comporta l’iscrizione proporzionale di proventi e di costi (ammortamento). In altri termini, l’iscrizione della liberalità vincolata segue la logica propria dei risconti con la differenza che, anziché essere registrata tra le passività, confluisce nel patrimonio netto. La donazione ricevuta a livello economico in sostanza si configura quale utilità pluriennale, identificabile con i proventi differiti.

Per quanto concerne le erogazioni liberali condizionate, ovvero quelle soggette a clausola di potenziale restituzione della donazione, queste dovranno, invece, essere rilevate nell’attivo patrimoniale in contropartita al debito iscritto nella voce D5) «debiti per le erogazioni liberali condizionate». Il predetto debito sarà, poi, rilasciato proporzionalmente al rendiconto gestionale in funzione del venir meno della condizione. In questo caso, la contabilizzazione è evidentemente guidata dalle voci degli schemi di bilancio e la liberalità si intenderà “sostanzialmente” acquisita dall’ente nel momento in cui viene meno l’obbligo di restituzione.

Discorso diverso per le altre tipologie di erogazioni che dovranno essere iscritte nell’attivo patrimoniale in contropartita alla voce A4 «erogazioni liberali». In tal caso, l’erogazione sarà inserita nel rendiconto di gestione come provento di competenza dell’esercizio.

Infine, in quanto assimilate alle erogazioni liberali vincolate, gli Ets dovranno provvedere a contabilizzare anche i proventi derivanti dal 5 per mille seguendo le indicazioni previste per tale tipologia di liberalità. Tuttavia, nel caso in cui tali risorse non siano state attribuite dagli amministratori a specifici progetti, dovranno essere contabilizzate nella voce A5 «Entrate del 5 per mille» del rendiconto gestionale. In quest’ultimo caso seguiranno, dunque, il medesimo trattamento previsto per la categoria «altre erogazioni liberali» rispettando, comunque, i principi generali di redazione del bilancio. Tali importi seguiranno il principio di competenza con iscrizione nel rendiconto gestionale dei soli proventi utilizzati, rinviando agli esercizi successivi, quali risconti passivi, le somme residue che ancora non hanno trovato una propria manifestazione economica.

IL CASO SPECIFICO / Comunicazione erogazioni

Le associazioni di promozione sociale, le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico e le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, trasmettono telematicamente all'agenzia delle entrate, in via facoltativa, una comunicazione contenente i dati relativi alle erogazioni liberali in denaro deducibili e detraibili, eseguite nell'anno precedente da persone fisiche.Le comunicazioni sono effettuate, in via telematica, entro il 31 marzo con riferimento ai dati dell'anno precedente. La comunicazione va effettuata utilizzando il servizio telematico Entratel o Fisconline, in relazione ai requisiti da essi posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni, utilizzando i software di controllo e di predisposizione dei file messi a disposizione gratuitamente dall'Agenzia . Gli enti possono avvalersi anche degli intermediari abilitati (Dpr 322/1998, art

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