I temi di NT+Il caso operativo

Errore nel valutare le rimanenze scoperto solo nel 2023: così la correzione e l’indicazione in nota integrativa

Il caso operativo di Master Telefisco

di Walter Rotondaro

IL CASO. Una Srl con bilancio in forma ordinaria ha scoperto nel corso dell’esercizio 2023 e dopo l’approvazione del bilancio un errore di 250.000 euro, occorso nella valutazione delle rimanenze dell’esercizio precedente. Queste dovranno quindi essere opportunamente imputate nel corso dell’esercizio. L’errore è considerevole per le dimensioni societarie e si sarebbe potuto calcolare in sede di predisposizione del bilancio stesso. Si chiede di conoscere la corretta contabilizzazione.

1. Definire la rilevanza dell’errore

Con riferimento all’operazione trattata, secondo le previsioni dell’Oic 29 (Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio) in prima battuta deve essere verificato se l’errore sia o meno rilevante, ovvero se può «influenzare le decisioni economiche che gli utilizzatori assumono in base al bilancio».

L’errore del caso in questione viene definito tale.

2. Rilevazione a stato patrimoniale

L’errore è stato scoperto nel corso dell’esercizio 2023 e deve esserne effettuata la connessa rilevazione, anche se si riferisce ad anni precedenti.

Poiché l’errore è quantificabile e rilevante deve essere corretto mediante l’utilizzo della determinazione retroattiva che comporta la ridefinizione del bilancio comparativo in sede di pubblicazione di quello annuale.

Applicando il metodo retroattivo, si deve rettificare il saldo di apertura delle rimanenze e la contropartita si imputa a «Utili portati a nuovo» o ad un’altra riserva, qualora si ritenga più appropriata. Nel caso, invece, l’errore non fosse rilevante si applicherebbe il criterio prospettico, con l’imputazione della correzione a conto economico.

La scrittura che emerge è dunque la seguente:

Rimanenze 250.000

Utili portati a nuovo 250.000

In merito è opportuno anche valutare l’eventuale impatto sulle imposte differite.

3. Rilevazione in nota integrativa

Secondo le previsioni del comma 5 dell’articolo 2423-ter del Codice civile, in caso di voci non comparabili in bilancio tra l’esercizio precedente e quello attuale, è necessario precisare, in nota integrativa, la descrizione dell’errore e l’ammontare della correzione.

Ad esempio, nella nota integrativa, potrebbe essere precisato quanto segue:

«I costi della gestione operativa della società includono nell’esercizio precedente il valore di euro 250.000 per semilavorati non ancora venduti nel corso dello stesso e che erroneamente non sono stati imputati a rimanenze.

È stato dunque necessario rivisitare il bilancio del precedente esercizio, imputando le variazioni ottenute ad aumento delle attività, voce “Rimanenze” con conseguente aumento della voce “Utili portati a nuovo” con riferimento all’esercizio in corso».

Il caso operativo qui presentato è uno dei temi di Master Telefisco, il percorso di formazione del Sole 24 Ore

Gli altri casi operativi sono raccolti in questa sezione.