Esclusione per serre e «collabenti»
Ai fini delle imposte dirette, i fabbricati rurali sono esenti da Irpef in base all’articolo 43 del Dpr 917/1986. Anche a tali fini l’annotazione catastale è necessaria.
Si ricorda però che dal generalizzato obbligo di accatastamento, sono esclusi i fabbricati individuati all’articolo 3 del Dm 28 del 1998, ovvero manufatti con superficie coperta inferiore a 8 metri quadrati; serre adibite alla coltivazione e protezione delle piante sul suolo naturale; vasche per l’acquacoltura o di accumulo per l’irrigazione dei terreni; manufatti isolati privi di copertura; tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie, pozzi e simili, di altezza utile inferiore a 1,80 m, purché di volumetria inferiore a 150 metri cubi; manufatti precari, privi di fondazione, non stabilmente infissi al suolo. Sono, inoltre, esclusi, i fabbricati in corso di costruzione o di definizione e quelli collabenti.
Se l’avviso bonario dovesse riguardare questi fabbricati, sarà possibile fare una segnalazione all’agenzia delle Entrate.