Imposte

Escluso l’affitto d’azienda delle attività commerciali

Le criticità dell’articolo 65 del decreto cura Italia sul bonus per le locazioni immobiliari

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di Mario Cerofolini e Gian Paolo Ranocchi

Bonus locazioni immobili tra luci e (molte) ombre. È la conclusione che si ritrae dall’esame dell’articolo 65 del decreto “cura Italia” (Dl 18/2020).

L’attribuzione di un credito d’imposta pari al 60% dell’ammontare del canone di locazione relativo al mese di marzo, in linea di principio, è certamente apprezzabile, ma sconta alcuni limiti che sarebbe opportuno venissero considerati in sede di conversione del decreto.

Il credito è riservato ai soggetti esercenti l’attività d’impresa che detengono in locazione immobili rientranti nella categoria C/1.

1. Va prima di tutto segnalato che il provvedimento non tiene conto che molte delle attività sospese sono relative a imprese non di proprietà diretta ma condotte in regime di azienda. In tale situazione, come noto, il conduttore (gestore effettivo) paga un canone al locatore (proprietario dell’azienda) che attiene al “complesso organizzato” e che quindi non è riferibile, se non concettualmente in parte, a una locazione immobiliare. Anzi, il rapporto giuridico relativo alla locazione immobiliare, ove esistente, fa capo al locatore dell’azienda che però nulla ha a che vedere, con la sospensione dell’attività in capo al conduttore.

I gestori delle aziende in affitto, quindi, sono oggi pesantemente danneggiati dalla sospensione alla pari, se non in misura superiore, delle attività proprie gestite nell’immobile condotto in locazione.

2. Anche il rigido riferimento agli immobili classificati C/1 è inopportuno. Ci sono infatti molte attività che sono state sospese in quanto non rientranti tra quelle essenziali (allegati 1 e 2 al Dpcm 11 marzo 2020), che vengono svolte in immobili con classificazione catastale diversa. Si pensi ai piccoli artigiani (esempio meccanici) che conducono attività in laboratori per arti e mestieri (categoria catastale C/3), alle palestre (D/6) o ai negozi ubicati nei centri commerciali che oltre ad essere solitamente classificati D/8, sono sovente condotti proprio in regime di affitto di azienda.

3. Vi è poi l’aspetto soggettivo. Il riferimento dell’articolo 65 è alle sole attività d’impresa mentre la relazione tecnica che accompagna il provvedimento evidenzia che il credito d’imposta è a favore «dei soggetti titolari di partita Iva», aprendo, quindi, anche ai lavoratori autonomi che avessero sospeso l’attività nel mese di marzo.

Non è chiaro, poi, se il presupposto per l’accesso al credito sia l’avvenuto pagamento del canone di locazione. La norma si esprime facendo riferimento al canone «relativo» al mese di marzo. Nella relazione tecnica invece si parla di «spese sostenute» la qual cosa orienterebbe il presupposto diversamente.

4. Infine c’è l’aspetto dell’utilizzabilità del credito. La disposizione prevede semplicemente che il credito è fruibile in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del Dlgs 241/1997. Nella relazione tecnica il credito viene stimato per la quota di “competenza” per il 2020 in 356 milioni di euro. Per utilizzarlo, non occorre tuttavia attendere fino a gennaio dell'anno prossimo, come per i crediti “dichiarativi”. La risoluzione 13/E di venerdì scorso chiarisce espressamente che il credito è utilizzabile dal 25 marzo, cioè da mercoledì.

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