Controlli e liti

Esecutività immediata delle sentenze anche per le spese di giudizio

di Massimo Romeo

Il «nuovo» regime di esecutività provvisoria delle sole sentenze tributarie in favore del contribuente, introdotto dalla novella di cui agli articoli 67-bis e 69 Dlgs 156/15, comprende anche le spese di lite; ciò si desume sia da interpretazione letterale del testo normativo (articolo 69 Dlgs 546/92), sia dall’istituto della riscossione frazionata (articolo 68 dello stesso decreto), che è rimasto immutato nella formulazione precedente, nonché dalle norme che disciplinano la sospensione cautelare degli effetti esecutivi dell’atto e/o della sentenza (articoli 47, 52, 62-bis e 65 comma 3-bis). Questo uno dei principi che si ricava dall’ ordinanza Ctr Lombardia 313/2019.

Il tema del «nuovo» regime di esecutività provvisoria (e immediata) delle sentenze tributarie, introdotto con il Dlgs 156/2015, è stato più volte oggetto di approfondimento da parte della dottrina e di interpretazione da parte dei giudici.

Recentemente , relativamente alle spese di giudizio, la Ctr Emilia Romagna (sentenza 170/2019), ha escluso tale regime in quanto ammettendone l’esecutività «si creerebbe un’ingiustificata disparità di trattamento tra contribuente e fisco laddove per quest’ultimo è normativamente previsto che le spese liquidate a suo favore possano essere riscosse solo a seguito del passaggio in giudicato della sentenza».

La norma interpretata si colloca nel Titolo IV del Codice di rito rubricato che esordisce con l’articolo 67-bis disponendo che «le sentenze emesse dalle commissioni tributarie sono esecutive secondo quanto previsto dal presente capo», mentre nell’articolo 69, comma 1, stabilisce che «le sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente e quelle emesse su ricorso ... sono immediatamente esecutive. Tuttavia il pagamento di somme dell’importo superiore a 10mila euro, diverse dalle spese di lite, può essere subordinato dal giudice, anche tenuto conto delle condizioni di solvibilità dell’istante, alla prestazione di idonea garanzia».

Il dettato normativo sembrerebbe non lasciare spazio a dubbi lasciando evidentemente intendere che in presenza di una pronuncia favorevole con condanna dell’Ufficio al pagamento delle spese di lite queste ultime, con il regime di esecutività immediata, siano sempre dovute al contribuente e senza alcuna garanzia.

Dalla lettura dell’ordinanza della Ctr Lombarda tale disposto viene rafforzato da ulteriori argomentazioni. La questione concerneva la richiesta di sospensione da parte di un contribuente (articolo 52 , commi 2 e 4) dell’esecutività della sentenza impugnata in appello (tutela riservata a qualsiasi parte appellante), spese di lite comprese, nonché degli atti impositivi opposti nel ricorso introduttivo (tutela riservata al solo contribuente appellante), spese di lite non comprese, in analogia alle altre diverse ipotesi disciplinate dagli articoli 47, comma 1 , 62 bis, comma 1 e 65 comma 3-bis; il Collegio «considera che la sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata e la sospensione dell’esecuzione dell’atto condividono il requisito della gravità, rispettivamente dei motivi e del danno, configurabile con delibazione in diritto... e con prognosi in fatto».

Come si può desumere da tale inciso se si sospende l’esecutività della sentenza non sono riscuotibili i crediti che in essa trovano titolo (tributi, sanzioni, interessi e spese di lite), se invece si sospende l’esecuzione dell’atto impositivo non sono riscuotibili i crediti che in quell’altro trovano titolo (tributi, sanzioni, interessi e non le spese di lite che trovano titolo solo nella sentenza); e ancora mentre il contribuente appellante può chiedere la sospensione della sentenza e/o dell’atto, l’ente impositore appellante (ovviamente) può chiederla solo della sentenza e non, certamente, del proprio atto impositivo.

Quanto alle spese di lite esse non possono essere riscosse, neppure frazionatamente (articolo 68), perché tale disposizione modula per legge (quindi senza discrezionalità alcuna) solo l’esecuzione dell’atto in base al grado di giudizio e alla parte di pretesa tributaria riconosciuta giurisdizionalmente. Quindi, per la parte pubblica, la sentenza non è esecutiva (articolo 67-bis), come lo è, invece, per la parte privata in virtù dell’articolo 69 che riguarda solamente le sentenze di condanna a favore del contribuente.

Giova ricordare che la dottrina ha sempre qualificato il processo tributario come un processo asimmetrico, nel quale una parte, quella pubblica, è formalmente parte resistente ma, sostanzialmente, parte attorea; tanto è vero che non esiste “vocatio in jus” (non si chiama controparte in giudizio davanti al giudice) ma vocatio iudicis” (si chiama il giudice).

Da rammentare altresì , a conforto del principio affermato in premessa, che, mentre l’ente impositore riscuote in virtù del proprio atto una volta che è risultato vincitore nel processo con sentenza passata in giudicato, riscuote azionando come titolo l’atto mentre per riscuotere le spese deve azionare la sentenza.

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