Esecuzione forzata: possibile il pagamento al funzionario
Il chiarimento contenuto nella risoluzione 2/DF delle Finanze sui poteri del funzionario della riscossione
Non viola il divieto di incasso diretto il funzionario della riscossione che accetta il pagamento in contanti dal debitore che intende evitare il pignoramento. Non è invece possibile procedere all’incasso diretto di somme per l’occupazione di suolo pubblico nelle aree adibite a mercato. Sono i chiarimenti forniti dal Dipartimento delle Finanze con la risoluzione 2/DF/2021 pubblicata il 22 marzo, rispondendo ai quesiti formulati dall’Anacap (associazione nazionale aziende concessionarie entrate locali).
L’esecuzione forzata
Con il primo quesito l’Anacap chiede se il funzionario della riscossione, qualora agisca in sede di esecuzione forzata, possa accettare il pagamento che il debitore offra di effettuare nelle sue mani, al fine evitare il pignoramento, senza incorrere nel divieto di incasso diretto da parte dei soggetti cui gli enti locali hanno affidato la riscossione delle proprie entrate.Al riguardo il dipartimento delle Finanze evidenzia che i funzionari della riscossione, nominati dagli enti locali o dai soggetti affidatari, esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione che operano per conto di agenzia delle Entrate-Riscossione (ex Equitalia).
Entrambi sono titolari di funzioni proprie dell’ufficiale giudiziario e pongono in essere attività non riconducibili ai soggetti che li hanno nominati. Ebbene, in sede di esecuzione forzata l’ufficiale della riscossione potrebbe trovarsi di fronte ad un debitore che, avvalendosi della facoltà prevista dall’articolo 494 del codice di procedura civile, vuole evitare il pignoramento versando la somma per cui si procede e l’importo delle spese. In questa ipotesi l’ufficiale della riscossione è tenuto per legge ad accettare il versamento delle somme in contanti da parte del debitore e deve quindi astenersi dal compiere il pignoramento.
È pertanto evidente che non può ritenersi violata la norma che vieta l’incasso diretto da parte del soggetto affidatario della riscossione proprio in virtù del fatto che il funzionario in questione, nell’ambito della particolare funzione che si trova a svolgere, realizza un’attività che non può essere riferita al soggetto affidatario. Alle medesime conclusioni deve pervenirsi anche in caso di pignoramento presso terzi ai sensi dell’articolo 72-bis del Dpr 602/73.
L’occupazione di suolo pubblico
Con il secondo quesito l’Anacap chiede se è possibile procedere all’incasso diretto di somme richieste per l’occupazione di suolo pubblico nelle aree adibite a mercato da parte del funzionario della riscossione o di personale appartenente al soggetto affidatario.
Sulla questione il Mef ricorda che dal 1° gennaio di quest’anno è entrato in vigore il nuovo canone unico patrimoniale, previsto dalla legge 160/2019, applicabile anche per l’occupazione di suolo pubblico delle aree e spazi destinati a mercati. Ebbene, la normativa prevede che il versamento del canone mercatale deve essere effettuato utilizzando unicamente il sistema pagoPA, per cui non sussistono margini circa la possibilità di accettare un pagamento in contanti, peraltro espressamente vietato dal Dl 193/2016. Inoltre non è possibile neppure introdurre una deroga attraverso l’emanazione dell’apposito decreto ministeriale concernente le linee guida sull’attività di riscossione previsto dal comma 806 della legge 160/2019.
La risposta del Mef è quindi negativa, ma si tratta di una questione che andrebbe risolta almeno per i casi particolari, essendo del tutto improbabile che gli “spuntisti” si adeguino a pagoPa.