Imposte

Esenzione Iva per il back office bancario anche se esternalizzato

La risposta a interpello 375 ribadisce il carattere oggettivo dell’esenzione: non conta chi ponga in essere un’attività (anche una realtà fuori dal gruppo bancario) ma la tipologia delle attività prestate

di Alessandro Germani

Le attività di back office bancario si configurano come attività esente, anche nel caso in cui siano state esternalizzate a soggetti al di fuori del perimetro bancario. Ciò suggerisce alcune riflessioni sulla gestione dei sinistri in ambito assicurativo. Perché la logica economico-aziendale sottostante ad ambedue i processi e i principi richiamati dalle pronunce comunitarie citate possono applicarsi ad entrambi. Vediamone la portata.

Con la risposta a interpello 375 del 17 settembre 2020 l’Agenzia si è occupata di una fattispecie molto comune nell’industria bancaria, ovvero il deconsolidamento di tutta una serie di attività di back office al di fuori del perimetro bancario, verso società deputate a svolgere questi servizi e perciò anche cessionarie dei relativi rami d’azienda provenienti dalla banca. Storicamente lo svolgimento di questa attività, se compiuta infragruppo, comportava l’esenzione Iva per non penalizzare i soggetti bancari (ma anche assicurativi) che svolgendo solo attività esente vengono incisi dall’imposta, che rappresenta per essi sempre un costo. Così si è passati da misure quali l’articolo 6 della legge 133/99, ai consorzi disciplinati dall’articolo 10, comma 2, del Dpr 633/72, infine al gruppo Iva introdotto a partire dal 1° gennaio 2019. Ma nel caso della risposta n. 375 ci troviamo al di fuori del perimetro di gruppo e, di conseguenza, delle varie misure agevolative appena citate per le operazioni intercompany.

In particolare, il prestatore a cui si rivolge la banca, oltre a fornire servizi prettamente informatici, fornisce anche servizi di back office che sono riconducibili all’esenzione Iva ai sensi dell’articolo 10, comma 1, numeri 1 (attività bancarie) e 5 (versamenti di imposte). Si tratta in particolare della gestione e lavorazione degli assegni, della gestione dei bonifici, delle gestioni e cancellazioni delle garanzia ipotecarie, della gestione delle disposizioni di pagamento delle deleghe fiscali e della gestione dei rapporti con gli enti previdenziali, di altri servizi di back office bancario.

Le Entrate confermano l’esenzione Iva di tali prestazioni ma è utile soffermarsi sulle motivazioni addotte. In primis si ribadisce il carattere oggettivo dell’esenzione, ovvero il fatto che non conta chi ponga in essere una data attività (anche una realtà fuori dal gruppo bancario) ma la tipologia delle attività prestate, perché l’esenzione è un concetto oggettivo e non soggettivo. Conta poi il fatto che le prestazioni formino un insieme distinto, valutato in modo globale, idoneo a svolgere le funzioni di un pagamento e che operi il trasferimento dei fondi implicando delle modifiche giuridiche ed economiche.

Altro aspetto preminente è la responsabilità del prestatore, che non è confinata agli aspetti tecnici ma si estende alla sostanza effettiva delle operazioni effettuate. Ciò in quanto l’intervento è in grado di modificare la situazione giuridica ed economica del cliente finale della banca senza che sia necessario alcun intervento da parte dell’istituto di credito. Tutto ciò è in linea con le pronunce comunitarie sul tema (cause C-2/95, C-42/18, C-5/17, C-607/14, C-264/14). La risposta, pienamente condivisibile, appare molto importante nell’ambito del panorama bancario nel quale sono frequenti le operazioni di deconsolidamento delle attività per così dire “no core”.

Ma sembra potersi estendere ad altri ambiti che si caratterizzano per un’attività tipicamente esente, quali ad esempio l’assicurativo. Ci si domanda in particolare quale sia la natura della gestione dei sinistri nell’ambito del ciclo assicurativo. Su ciò esistono tesi differenti. Ricordiamo infatti che l’Agenzia in merito all’accertamento del danno e alla gestione del sinistro aveva dapprima sostenuto che si trattasse di attività core (risoluzione 6/E/2004) per poi, dietro parere dell’Ivass, ripiegare sul concetto di attività ausiliaria (risoluzione 90/E/2004). Ma sempre afferente al ciclo assicurativo. In ambedue i casi, quindi, e in particolare per ciò che concerne la centrale operativa delle assicurazioni che operano nel ramo dell’assistenza, si tratta di prestazioni che non possono che essere considerate esenti (si veda Il Sole 24 Ore del 4 settembre 2019). Visto quindi l’evidente parallelismo fra attività di back office bancaria e gestione dei sinistri assicurativa, è auspicabile un ripensamento dell’Agenzia negli accertamenti volti a qualificare come imponibile l’attività di gestione dei sinistri.

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