Esenzioni dalle ipocatastali ad ampio raggio per i trasferimenti a titolo gratuito
I decreti di riforma del terzo settore, approvati dal Governo in via preliminare lo scorso 12 maggio , contengono diverse novità sotto il profilo fiscale che - secondo le prime anticipazioni - potrebbero entrare in vigore già dal 1° gennaio 2018 e con le quali verranno assegnati più benefici agli enti non profit, favorendo erogazioni liberali e accesso al credito.
Le detrazioni per chi dona
In particolare le erogazioni liberali fino a 30mila euro effettuate da persone fisiche a favore di enti del terzo settore (Ets) di natura non commerciale o cooperative sociali (Onlus di diritto) consentiranno agli eroganti di beneficiare di una maggiore detrazione d’imposta rispetto al passato. Si passerà infatti dall’attuale 26 (articolo 15 del Tuir) al 30%, che sale al 35% in caso di erogazione a favore di organizzazioni di volontariato. Parimenti, enti e società potranno dedurre le liberalità effettuate fino al 10 per cento del reddito complessivo dichiarato, senza il limite di 70mila euro annui, previsto attualmente all’articolo 14 del Dl 35/2005. I benefici assegnati in caso di erogazioni liberali saranno inoltre fruibili in modo più chiaro, dal momento che viene meno il discutibile regime concorrenziale attualmente esistente tra le misure previste dal Tuir e quelle del Dl 35/2005.
Niente ipocatastali per i trasferimenti a titolo gratuito
Sul fronte delle imposte indirette gli enti non profit saranno esenti dalle imposte sulle successioni e donazioni, nonché dalle imposte ipotecaria e catastale per i trasferimenti a titolo gratuito a loro favore, come avviene già oggi per Onlus e fondazioni. Per gli acquisti a titolo oneroso e per gli atti di fusione, scissione e trasformazione, attualmente assoggettati ad imposta in misura proporzionale, l’imposta di registro e le imposte ipocatastali si applicheranno in misura fissa. In tutti e due i casi, i beni dovranno essere utilizzati entro 5 anni in attuazione degli scopi istituzionali dell’ente.
Gli immobili posseduti dagli enti del terzo settore e destinati allo svolgimento delle attività non commerciali non saranno assoggettati a Imu e i relativi redditi fondiari non rileveranno ai fini dell’imposta sul reddito delle società per le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale. Questo favorirà la possibilità per gli enti del terzo settore, che lavorano nel sociale grazie al supporto di volontari e associati, di poter acquisire immobili e gestirli per le finalità istituzionali con un minimo aggravio d’imposta. I benefici fiscali sopra indicati si inseriscono peraltro in una logica di continuità anche rispetto alle disposizioni sul «Dopo di noi» (legge 112/2016) favorendo l’utilizzo degli immobili per le finalità assistenziali legate a soggetti disabili.
Social bonus e titoli di solidarietà
Sempre dal 1° gennaio 2018 dovrebbe esordire anche il social bonus, che assegna un credito d’imposta fino al 65 per cento in caso di erogazioni liberali in denaro finalizzate a sostenere il recupero dei beni immobili pubblici inutilizzati o dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata e assegnati agli Ets non commerciali. Altra novità di rilievo è l’introduzione dei «titoli di solidarietà» che consentirà agli istituti di credito di emettere obbligazioni, altri titoli di debito e certificati di deposito con l’obiettivo di sostenere le attività svolte dagli Ets. L’accesso al credito da parte di questi ultimi sarà favorito dal momento che banche emittenti non potranno applicare commissioni ed interessi e che i premi ed ogni altro provento derivante dai titoli di solidarietà godranno dello stesso trattamento previsto per i titoli di Stato. Gli istituti bancari avranno l’obbligo di destinare l’intera raccolta agli enti del terzo settore, con l’obiettivo di sostenere progetti di solidarietà sociale anche attraverso versamenti a fondo perduto.