Esportatori abituali, le semplificazioni delle dichiarazioni di intento
Le modifiche apportate dal Decreto Crescita in materia di Iva sulle esportazioni
Con il provvedimento n. 96911/2020 dello scorso 28 febbraio, l’agenzia delle Entrate ha individuato le modalità operative delle modifiche apportate dal Decreto Crescita (articolo 12 septies del Dl n. 34/2019, come convertito dalla legge 58/2019) in materia di Iva sulle esportazioni.
L’Amministrazione, in specie, ha dettato le disposizioni riguardanti le regole con cui i fornitori, indicati dagli esportatori abituali, possono acquisire, mediante la consultazione del cassetto fiscale, le informazioni relative alle stesse Dichiarazioni d’intento, aggiornandone, con decorrenza dal 27 aprile 2020, il relativo modello.
A riguardo l’ articolo 12 septies ha semplificato le dichiarazioni di intento degli esportatori abituali in relazione alla non applicazione dell’Iva nelle operazioni in cui sono parte e ha variato le sanzioni applicabili in caso di mancata presentazione delle dichiarazioni.
Per meglio capire la portata di queste modifiche legislative è il caso di ricordare come opera il meccanismo impositivo in materia di esportazioni. In particolare, tali operazioni, che coinvolgono gli esportatori abituali, non sono assoggettate all’applicazione dell'imposta sul valore aggiunto (in quanto non imponibili), consentono l’esercizio del diritto di detrazione, che non subisce anzi alcuna forma di limitazione, e presuppongono il rispetto dei principali adempimenti obbligatori. Ma andiamo con ordine.
I soggetti
Rrientrano tra gli esportatori abituali (in base all’articolo 8, comma 1, lettera c, Dpr 633/97) quegli operatori economici che hanno registrato nel precedente anno solare operazioni non imponibili per una percentuale superiore al 10% dell'intero volume d’affari determinato a norma dell’articolo 20 del Dpr 633/1972.
I presupporti e la procedura
Tale peculiare trattamento fiscale è finalizzato ad evitare che determinate categorie di operatori economici siano gravate da considerevoli crediti di imposta nei confronti dell’Erario ed, altresì, ad assicurare la neutralità dell’imposta.
Affinché possa operare questa forma di agevolazione occorre che sia rispettato il limite quantitativo del cosiddetto plafond, determinato sulla base dell’ammontare delle operazioni non imponibili realizzate nel precedente periodo d’imposta (plafond di natura fissa) o nei precedenti 12 mesi (plafond di natura mobile).
È, inoltre, necessario che l’esportatore abituale rediga una dichiarazione di intenti con la manifestazione di volersi avvalere, nelle operazioni di acquisti ovvero nelle importazioni, della possibilità di non applicare l’Iva. Proprio su tale punto, è intervenuto l’articolo 12 septies del Dl n. 34/2019 (come convertito dalla legge 58/2019) che, incidendo profondamente sul previgente articolo 1, comma 1, lettera c), del Dl 74665/1983, statuisce come tale volontà - riferibile anche a più operazioni - debba risultare da apposita dichiarazione di intenti.
La dichiarazione d’intenti deve esser redatta in conformità al nuovo modello approvato dall’agenzia delle Entrate (allegato al Provvedimento 96911/2020) e trasmessa all’Amministrazione finanziaria, tenuta a rilasciare ricevuta telematica con indicazione del relativo protocollo, da indicare nelle fatture emesse.
La sanzione
In caso di mancata presentazione della dichiarazione di intenti, a partire dal 1° gennaio 2020 è prevista l’applicazione di una sanzione che sarà pari a una percentuale che oscilla tra il 100 % e il 200 % dell’imposta non versata (articolo 7, comma 3 del Dlgs 471/1997 così come modificato dal decreto crescita). Ma la sussistenza formale di questi presupposti non è sempre sufficiente, in quanto può essere oggetto di contestazione da parte dell'Amministrazione finanziaria.
I limiti
Ttale disciplina, tuttavia, può incontrare dei limiti nei casi in cui le operazioni siano assoggettate al regime del reverse charge, nell’ipotesi in cui sia attuata un’operazione di cessione o affitto di azienda oppure nel caso di acquisto di beni e servizi sottoposti al regime di indetraibilità Iva.
Ennio Vial
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