Imposte

Esportazioni non imponibili se c’è la prova del pagamento

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di Massimo Sirri e Riccardo Zavatta

Con il sistema doganale automatizzato (sistema ECS), la ricezione del messaggio «risultati di uscita» rappresenta la prova dell’avvenuta uscita dei beni dal territorio europeo. La sua mancanza, tuttavia, non autorizza l’amministrazione finanziaria a recuperare l’Iva (e ad applicare le relative sanzioni) sulle cessioni all’esportazione, se il contribuente è in grado di fornire la prova dell’avvenuto pagamento delle forniture. Sono queste le conclusioni della Ctp Vicenza 408/4/2017 del 22 maggio scorso (presidente Manduzio, relatore Parenzo).

Il collegio vicentino fa salvo il regime di non imponibilità di alcune esportazioni eseguite nel 2010 nei confronti di un cliente libico, cui erano stati ceduti beni anche nell’anno precedente, per i quali l’operatore era tuttavia riuscito a produrre documentazione recante il visto dell’autorità del Paese d’importazione.

In mancanza di attestazioni (per l’anno 2010) che comprovino l’importazione nello Stato di destinazione (la cui reperibilità risulta difficoltosa considerata «la crisi in cui versa la Libia in questi anni»), i bonifici eseguiti dal cliente a copertura dell’integrale importo delle forniture, ancorché non collegabili alle singole fatture, permettono di ritenere che ai pagamenti eseguiti corrisponda l’invio della merce.

L’orientamento della Ctp contraddice la posizione della Cassazione, secondo la quale (fra le altre, sentenza 19750/2013) non possono costituire idonea prova «semplici documenti di origine privata, come la documentazione bancaria dell’avvenuto pagamento», pur potendosi avere riguardo a documentazione probatoria alternativa. Quest’ultima è ammessa anche dalla circolare 35/1997, così come dall’articolo 346 del Dpr 43/1973 (testo unico delle leggi doganali), purché avente il carattere di certezza e incontrovertibilità (attestazioni di pubbliche autorità del Paese d’importazione, per esempio),

Le conclusioni della Ctp, inoltre, appaiono più generose anche delle indicazioni fornite dalle Dogane (nota 166840/2009) in materia di prove alternative dell’esportazione. In base al regolamento Cee 2454/1993 occorre esibire la prova del pagamento oppure la fattura, «unitamente» a copia della bolla di consegna firmata o autenticata dal destinatario fuori del territorio comunitario, oppure un documento di trasporto con attestazione di arrivo a destino del rappresentante del vettore.

Pur non enunciandolo espressamente, i giudici vicentini sembrano aver dato attuazione alle previsioni del nuovo articolo 335 del regolamento Ue 2015/2447, contenente le disposizioni applicative del nuovo Codice doganale (regolamento Ue 952/2013). In base a tale norma, infatti, la prova che le merci hanno lasciato il territorio comunitario può essere fornita anche mediante uno soltanto degli elementi individuati dalla disposizione, fra cui vi è «la prova del pagamento», oltre che «mediante una combinazione» di tali elementi (fattura, bolla di consegna, copia della bolla firmata o autenticata dal destinatario extraUe, eccetera).

Ctp Vicenza 408/4/2017

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