Adempimenti

Estensione di due mesi per Naspi e Dis-coll: esclusi i beneficiari delle indennità Covid

La circolare 111 dell’Inps: i lavoratori destinatari delle indennità Covid-19 non beneficeranno della estensione delle indennità di disoccupazione

Con la circolare 111/2020 diffusa il 29 settembre, l’Inps illustra la proroga delle indennità di disoccupazione Naspi e Dis-coll, nonché l’accesso alla Naspi in caso di risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale, alla luce del Dl 104/2020.
Per effetto delle disposizioni contenute nel decreto agosto, ricorda l’istituto, le indennità Naspi e Dis-coll, il cui periodo di fruizione è terminato nell’arco 1° maggio-30 giugno 2020, sono prorogate per ulteriori due mesi con decorrenza dal giorno di scadenza. L’estensione del periodo di fruizione soggiace, sostanzialmente, alle stesse condizioni già previste dalle precedenti norme emanate durante il periodo emergenziale. Ne deriva, spiega l’Inps, che i lavoratori che sono stati destinatari delle indennità Covid-19 dei decreti cura Italia e rilancio, nonché delle indennità del decreto legge 104/2020, non beneficeranno della estensione delle indennità di disoccupazione. Tra le misure che precludono l’accesso alla proroga sono ricomprese le indennità a favore dei lavoratori marittimi, dei pescatori autonomi, quelle per i lavoratori domestici e i lavoratori sportivi.

Nella circolare l’Inps precisa che le indennità, anche se prorogate nella fruizione, possono comunque essere sospese in caso di rioccupazione di durata pari o inferiore a sei mesi (cinque giorni per la prestazione Dis-coll); soggiacciono alle regole del cumulo con il reddito da lavoro dipendente o autonomo e sono soggette a decadenza. Le ulteriori due mensilità verranno riconosciute in misura pari all’importo dell’ultima mensilità spettante per la prestazione originaria. Chi ne ha diritto non deve trasmettere alcuna domanda, ci penserà direttamente l’Inps. Chi riceverà le due mensilità aggiuntive di Naspi beneficerà anche della contribuzione figurativa e dell’assegno nucleo familiare, ove spettante.

La seconda parte della circolare si sofferma sulla concessione della Naspi ai soggetti che cessano il rapporto di lavoro a seguito della loro adesione agli accordi collettivi aziendali (stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi a livello nazionale). Si tratta delle intese che hanno per oggetto un incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro e che sfuggono, unitamente ad altre deroghe, al blocco dei licenziamenti. Chi vi aderisce e risolve il rapporto di lavoro, per percepire la Naspi, deve inviare la relativa domanda, allegando l’accordo aziendale e la documentazione attestante la sua adesione all’intesa.

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