Esterometro, in scadenza l’invio del quarto trimestre 2020
1In sintesi
L’articolo 1, comma 3-bis, del Dlgs 127/2015 obbliga i soggetti passivi Iva, residenti o stabiliti in Italia, a trasmettere all’agenzia delle Entrate con cadenza periodica, per le operazioni dal 1° gennaio 2019 in avanti, i dati delle operazioni attive effettuate nei confronti dei clienti non stabiliti nel territorio nazionale (comprendendo sia quelli Ue che extra-Ue) nonché di quelle passive ricevute da fornitori non stabiliti in Italia.
Si tratta della comunicazione delle operazioni transfrontaliere (c.d. esterometro).
Nella comunicazione sono riepilogate le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate e ricevute verso e da soggetti non residenti, non stabiliti.
La comunicazione non è obbligatoria per le predette operazioni per le quali è stata presentata una dichiarazione doganale (testualmente: è stata emessa una bolletta doganale) ovvero per le quali siano state emesse e ricevute fatture elettroniche.
Il prossimo 1° febbraio, considerando che l’ordinaria scadenza stabilita al 31 gennaio cade di domenica, costituisce il termine ultimo per trasmettere i dati da esterometro relativi al IV trimestre del 2020.
Nonostante il nuovo tracciato delle specifiche tecniche della e-fattura versione 1.6.2. sia obbligatorio dallo scorso 1° gennaio 2021 investendo anche le informazioni che confluiscono nell’esterometro, ed in particolare il dettaglio dei codici natura N2, N3 ed N6, la comunicazione dei dati delle operazioni con l’estero per l’ultimo trimestre del 2020 potrà essere redatto sulla base delle precedenti regole tecniche (non dovendo perciò dettagliarsi i codici natura).
Altro aspetto da ricordare è che l’esterometro è al momento sempre obbligatorio per le operazioni passive, potendo invece i contribuenti stabiliti sul territorio nazionale procedere ad inviare i dati del ciclo attivo di fatturazione verso l’estero inviando i relativi dati attraverso SdI utilizzando il tracciato xml della e-fattura e inserendo il codice destinatario convenzionale a 7 ics.
Ad ogni modo, se si utilizzando i nuovi “tipidocumento” TD17, TD18 e TD19 per integrare/autofatturare le operazioni con l’estero passive, si può evitare - già a partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2021 in avanti - di realizzare l’adempimento anche per il ciclo passivo.
Da ultimo, con la legge 178/2020 (legge di Bilancio 2021) è stato previsto che l’adempimento dell’esterometro risulterà abrogato a partire dalle operazioni Iva effettuate dal 1° gennaio 2022 in avanti: le relative informazioni dovranno essere obbligatoriamente inviate con il tracciato delle e-fatture, sia per il ciclo attivo che per quello passivo.
2I soggetti obbligati
I soggetti passivi Iva residenti o stabiliti nel territorio dello Stato sono obbligati all’invio della comunicazione “esterometro” quando realizzano operazioni con l’estero (Ue o extra-Ue).
L’adempimento non è invece richiesto ai soggetti passivi di imposta che non sono stabiliti in Italia ma vi risultano solamente identificati ai fini Iva, mediante identificazione diretta o rappresentante fiscale.
La comunicazione non è altresì dovuta, come chiarito dall’agenzia delle Entrate con la circolare 14/E/2019, dai contribuenti che operano applicando il regime cd. di vantaggio (articolo 27, commi 1 e 2, Dl 98/2011) e quello forfetario per gli autonomi (articolo 1, commi 54 e seguenti, legge 190/2014).
3I dati da inviare
Tra le operazioni ricomprese nell’esterometro ritroviamo le cessioni e gli acquisti intracomunitari di beni e servizi (per i quali il contribuente dovrà in alcuni casi presentare anche i modelli Intrastat), nonché le prestazioni di servizi da e verso operatori extra-Ue.
Le informazioni da comunicare sono le seguenti:
● i dati identificativi del cedente/prestatore e del cessionario/committente;
● la data del documento comprovante l’operazione,
● la data di registrazione,
● il numero del documento,
● la base imponibile,
● l’aliquota Iva applicata e l’imposta ovvero, se l’operazione non comporta l’annotazione dell’imposta nel documento, la tipologia dell’operazione.
Il file xml da trasmettere, a differenza di quanto è ammesso per la fattura elettronica tra privati, deve essere firmato digitalmente dal responsabile dell’invio e cioè il soggetto obbligato o il suo delegato oppure, in caso di invio tramite upload sull’interfaccia web del servizio “Fatture e Corrispettivi”, il file deve presentare il sigillo elettronico dell’agenzia delle Entrate.
Con specifico riguardo all’adempimento, la Guida alla compilazione della fattura elettronica e dell’esterometro (versione 1.3. del 18 dicembre 2020) predisposto dall’agenzia delle Entrate precisa come in presenza di acquisti di servizi dall’estero, mediante emissione di integrazione o di autofattura, il Cessionario/Committente è chiamato a trasmettere, tramite il flusso dell’esterometro, i dati della fattura integrata valorizzando il blocco DTR (dati fatture ricevute) e adoperando il TD11 nel caso di acquisti di servizi intra Ue o il codice TD01 nel caso di auto-fattura per acquisti di servizi extra Ue con l’utilizzo, in entrambi i casi, della relativa Natura (ad esempio N3.4 per acquisto di servizi non imponibili ex articolo 9 del decreto Iva e N4 per acquisto di servizi esenti) qualora non si tratti di un’operazione imponibile.
Quando va invece comunicato con esterometro un acquisto di beni intracomunitario, il Cessionario/Committente trasmette tramite flusso i dati della fattura integrata, valorizzando il blocco DTR (dati fatture ricevute) e adoperando il TD10 trattandosi di acquisti di beni intra Ue con l’utilizzo della relativa Natura (ad esempio N3.6 per acquisto di beni da paese Ue con introduzione in deposito Iva e N4 per acquisti esenti) qualora non si tratti di un’operazione imponibile.
Infine in presenza di acquisti di beni provenienti dall’estero ma già presenti nel territorio nazionale, il Cessionario/Committente trasmette tramite il flusso dell’esterometro i dati della fattura integrata valorizzando il blocco DTR (dati fatture ricevute) e adoperando il TD10 nel caso di acquisti di beni da fornitore intra Ue e un TD01 nel caso di acquisto di beni da fornitore extra Ue con l’utilizzo della relativa Natura (ad esempio N3.6 per acquisto di beni già presenti in Italia da fornitore estero con introduzione in deposito Iva e N4 per acquisti di servizi esenti) nel caso non si tratti di un’operazione imponibile.
4Le modalità di trasmissione e le sanzioni
La trasmissione può avvenire utilizzando un sistema di cooperazione applicativa ovvero un sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su un protocollo Sftp (SSH file transfer protocol). Questi canali utilizzati da grandi “fatturatori” e intermediari prevedono un accreditamento al SdI e la sottoscrizione di un accordo di servizio con l’agenzia delle Entrate.
Per la trasmissione della comunicazione si può anche utilizzare un più semplice invio tramite interfaccia web con accesso nell’area fatture e corrispettivi del sito web dell’agenzia delle Entrate.
L’articolo 11, comma 2-quater, del Dlgs 471/1997, dispone l’applicazione di una sanzione in misura pari a 2 euro per ciascuna fattura, e comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di euro 500, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita ai sensi del periodo precedente, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.
5Esterometro: le novità dal 2022
Le principali novità di interesse per i cicli di fatturazione, contenuti nella legge di bilancio 2021, risiedono nella abrogazione dell’esterometro dal 2022 (articolo 1, comma 1103, legge 178/2020), con trasmissione dei dati relativi alle operazioni con clienti e fornitori non residenti esclusivamente utilizzando il formato della fattura elettronica, rispettando le tempistiche di invio previste per le-fatture attive, e quindi entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione ovvero entro il quindici del mese successivo se trattasi di fatturazione differita, e di quelle passive coincidente con il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione stessa.
Questi termini permettono anche di allineare le tempistiche di trasmissione dei dati delle operazioni con l’estero alle annotazioni da effettuare per le medesime operazioni sui documenti contabili e fiscali, consentendo all’agenzia delle Entrate di elaborare in modo più completo le bozze dei registri Iva, delle liquidazioni periodiche e della precompilata Iva.
La novella dispone, nel dettaglio, che a partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022, i soggetti passivi Iva residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, trasmettono i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, utilizzando il Sistema di Interscambio e secondo il formato previsto per la fatturazione elettronica.
La modifica normativa, secondo la relazione illustrativa, è finalizzata a semplificare gli adempimenti a carico dei soggetti passivi Iva, prevedendo che possa essere usato un unico canale di trasmissione, il Sistema di Interscambio, sia per trasmettere le fatture elettroniche, sia per inviare all’Agenzia i dati delle operazioni con l’estero.
La trasmissione dei dati riferiti alle operazioni poste in essere verso i soggetti non residenti deve avvenire entro i termini legislativamente fissati per l’emissione delle fatture e quindi, in linea generale, dodici giorni dalla data di effettuazione dell’operazione o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni, quali, ad esempio, il giorno 15 del mese successivo per la fatturazione differita.
Per le operazioni ricevute da cedente o prestatore estero, l’invio andrà effettuato entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione stessa. In questo senso, sarebbe opportuno il richiamo alla registrazione dell’operazione e non al momento della ricezione.
Viene infine contestualmente rimodulato il trattamento sanzionatorio applicabile in caso di omessa o errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere, con sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura, entro il limite massimo di euro 400 mensili.
La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di euro 200 per ciascun mese, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alle scadenze stabilite per l’invio, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.