Esterometro trimestrale ma con invio entro la fine del mese successivo
Via libera alla modifica da mensile a trimestrale della periodicità dell’invio dell’esterometro. A prevederlo è la modifica , approvata il 4 dicembre 2019 dalla commissione Finanze alla Camera in sede di conversione in legge del Dl 124/2019, che ha previsto l’invio trimestrale «entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento».
La comunicazione dei dati delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi (anche se non rilevanti ai fini Iva in Italia) effettuate e ricevute verso o da soggetti non residenti e non stabiliti, oltre che soggetti identificati in Italia (cosiddetto esterometro), pertanto, dovrà essere inviata «trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento» (articolo 1, comma 3-bis, decreto legislativo 127/2015).
La decorrenza
L’emendamento, però, non prevede alcuna specifica data di entrata in vigore o di efficacia della norma, quindi, sorgono dubbi circa l’applicazione della periodicità trimestrale già per gli esterometri dei mesi di novembre e dicembre 2019. Il Dl 124/2019, infatti, dovrà essere convertito in legge prima della scadenza dell’invio della comunicazione mensile di novembre 2019, prevista per la fine di dicembre 2019.
Se dovesse essere confermata l’efficacia già per l’esterometro di novembre 2019, l’invio di quest’ultimo dovrà essere effettuato entro il 31 gennaio 2020 e non entro il 31 dicembre 2019, assieme all’invio di quello di dicembre 2019. Ci si dovrà comportare come per la trasmissione telematica scaduta lo scorso 30 aprile 2019 degli esterometri di gennaio, febbraio e marzo 2019, a seguito della proroga dei primi due rispettivamente dal 28 febbraio 2019 e dal 31 marzo 2019.
L’efficacia immediata del passaggio da mensile a trimestrale, però, comporterebbe la continuazione dell’invio di singoli file mensili, quando, invece, sarebbe preferibile iniziare dal 2020, con nuove specifiche tecniche e con l’invio di un unico file con tutti i dati delle operazioni del trimestre.
Consumatori finali non residenti
Va ricordato che l’esterometro deve essere inviato anche per le operazioni verso i consumatori finali non residenti in Italia, tranne nei casi degli esercenti che emettono fatture per le operazioni di «tax free shopping», le quali vengono trasmesse al sistema Otello (risposta 7 febbraio 2019, n. 8). Anche per le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche non residenti, i dati delle relative fatture (non elettroniche anche nel 2020, per il divieto previsto dall’articolo 10-bis, decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119) non vanno comunicati nell’esterometro, ai fini della tutela dei dati personali legati alla salute delle persone, come individuata nel provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 15 novembre 2018 (risposta 1° agosto 2019, n. 327).
Gli altri approfondimenti sulle modifiche al Dl fiscale
● Reati fiscali, per le imprese responsabilità parapenale
di Giovanni Negri
● Riforma dei reati tributari, doppio binario
di Giovanni Negri
● Compensazioni rifiutate, sanzioni mai oltre 250 euro
di Giorgio Gavelli
● Appalti, stretta ammorbidita ma committenti a rischio sanzioni
di Giuseppe Latour
● Il ravvedimento blocca il penale se c’è uso di fatture per operazioni inesistenti
di Lorenzo Lodoli e Benedetto Santacroce
● Ritenute, servizi esternalizzati sotto la scure delle nuove regole
di Giuseppe Latour
●La frammentazione degli F24 fa a pugni con le retribuzioni mensili
di Giorgio Gavelli
● Il peso della mancata vigilanza: mix di sanzioni per i committenti
di Valerio Vallefuoco
Concordato 2025-2026, pronto il software. Proposta con sconto fino al 30% per l’attività sospesa
di Mario Cerofolini, Lorenzo Pegorin e Gian Paolo Ranocchi