Estinzione con trasmissione unica
L'estinzione di un soggetto a causa dell'operazione societaria straordinaria, comporta qualche ulteriore onere di compilazione del modello 770, considerato che quest'ultimo viene unicamente trasmesso dal soggetto che prosegue l'attività.
Nell'unico modello che chi prosegue dovrà predisporre ed inviare all'amministrazione finanziaria dovranno, infatti, essere inclusi tutti i dati gestiti dall'estinto, ivi compresi quelli direttamente certificati ai percipienti da quest'ultimo, oltre ai versamenti ed alle compensazioni.
Come regola di carattere generale le comunicazioni di lavoro dipendente relative a redditi conguagliati dall'estinto, le comunicazioni di lavoro autonomo relative a redditi certificati dall'estinto, così come tutti gli altri quadri relativi a dati gestiti dall'estinto dovranno essere differenziati attraverso l'indicazione del codice fiscale dell'estinto (nel rigo codice fiscale del sostituto d'imposta da compilare solo in caso di operazioni societarie straordinarie).
Se invece il conguaglio dei redditi di lavoro dipendente è stato effettuato direttamente dall'estinto (perché l'operazione straordinaria si è conclusa prima della fine dell'anno), la comunicazione sarà normalmente emessa a nome del soggetto che prosegue, il quale indicherà i redditi corrisposti dall'estinto e le relative ritenute compilando le apposite sezioni (dati relativi al conguaglio ed altre sezioni dei redditi diversamente tassati, ivi compresa quella del trattamento di fine rapporto ed altre indennità predisposta in base alla regola dei multirigo 1 e 2, come illustrati in questo articolo).
Ugualmente se la certificazione di lavoro autonomo è stata emessa dal soggetto che prosegue, includendo anche (o soltanto) redditi corrisposti dall'estinto, la comunicazione di lavoro autonomo sarà predisposta a nome del soggetto che prosegue, distinguendo i redditi erogati dall'estinto e le relative ritenute nell'apposita sezione "redditi erogati da altri soggetti".
Le ritenute operate dal soggetto estinto saranno quindi riepilogate nell'apposito prospetto riassuntivo (quadro SS) intestato al medesimo (con indicazione del relativo codice fiscale), nel quale dovranno essere specificatamente esposti gli importi non prelevati a causa delle operazioni societarie straordinarie (rate delle addizionali e debiti da assistenza fiscale non trattenuti).
Anche i quadri dei versamenti (ST ed SV) dovranno essere doppiati: uno per esporre quanto effettuato dal soggetto che prosegue ed uno per indicare i pagamenti effettuati dal soggetto estinto (previa indicazione del relativo codice fiscale nella riga dedicata).
In particolare, nel prospetto dei versamenti del soggetto che prosegue, le rate delle addizionali e dei debiti da 730 che quest'ultimo ha proseguito a trattenere e versare, saranno contraddistinte nel campo delle note con la lettera N.
Le ritenute operate dal soggetto estinto e versate dal sostituto che prosegue, invece, dovranno trovare esposizione nei prospetti ST ed SV di entrambi i soggetti: nel quadro dell''stinto dovranno essere indicate al punto 2 le sole trattenute effettuate (oltre al periodo di riferimento e al codice tributo) contraddistinte dalla nota K, mentre nel quadro del soggetto che prosegue saranno solo indicate al punto 7 le trattenute versate contraddistinte dalla nota L (oltre al periodo di riferimento, al codice tributo ed alla data di versamento).
Le compensazioni effettuate dalle due società saranno complessivamente esposte nell'unico quadro SX predisposto e trasmesso dal soggetto che prosegue.
Modello 770, le novità gestionali 2025: dalle note Covid al quadro ST
di Fabio Giordano, Comitato tecnico AssoSoftware