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Estromissione immobile strumentale, con l’esenzione Iva rettifica della detrazione

La ditta individuale dovrà riversare con la dichiarazione Iva 2022 un decimo dell’imposta assolta all’acquisto

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di Giorgio Confente

La domanda

Un contribuente, ditta individuale, intende escludere l’immobile strumentale intestato alla ditta autofatturandolo. L’immobile fu comprato a marzo 2012 in regime di reverse charge (indicando Iva integralmente detraibile nel registro acquisti e imponibile nel registro vendite). Dal 2012 non è stato fatto nessun intervento di restauro o di manutenzione straordinaria. Si chiede se l’autofattura debba essere emessa in esenzione Iva, a norma dell’articolo 10, del decreto Iva, Dpr 633/1972, o se debba essere assoggettata ad Iva 22 per cento. Si chiede inoltre se debba essere operata la rettifica dell’Iva, essendo ancora nel periodo di osservazione decennale.
S. R. – Firenze

Il regime naturale della cessione di immobili strumentali è quello della esenzione da Iva con possibilità di esercitare l’opzione per l’applicazione dell’imposta, nell’atto di cessione (articolo 10, comma 1, numero 8 ter, del decreto Iva, Dpr 633/1972). L’esenzione Iva trova applicazione anche nel caso di estromissione del fabbricato, essendo un’operazione assimilata alla cessione (articolo 2, comma 2, numero 5) del Dpr 633/1972). L’estromissione esente comporta la necessità di operare la rettifica della detrazione esercitata al momento dell’acquisto (articolo 19-bis 2, commi 3 e 8, del Dpr 633/1972). Pertanto, nel caso rappresentato, la ditta individuale dovrà riversare con la dichiarazione Iva 2022, per l’anno 2021, un decimo dell’Iva assolta al momento dell'acquisto del fabbricato (anno 2012) non essendo ancora decorso il periodo di osservazione fiscale (10 anni).

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