Estromissione immobile strumentale, con l’esenzione Iva rettifica della detrazione
La ditta individuale dovrà riversare con la dichiarazione Iva 2022 un decimo dell’imposta assolta all’acquisto
Il regime naturale della cessione di immobili strumentali è quello della esenzione da Iva con possibilità di esercitare l’opzione per l’applicazione dell’imposta, nell’atto di cessione (articolo 10, comma 1, numero 8 ter, del decreto Iva, Dpr 633/1972). L’esenzione Iva trova applicazione anche nel caso di estromissione del fabbricato, essendo un’operazione assimilata alla cessione (articolo 2, comma 2, numero 5) del Dpr 633/1972). L’estromissione esente comporta la necessità di operare la rettifica della detrazione esercitata al momento dell’acquisto (articolo 19-bis 2, commi 3 e 8, del Dpr 633/1972). Pertanto, nel caso rappresentato, la ditta individuale dovrà riversare con la dichiarazione Iva 2022, per l’anno 2021, un decimo dell’Iva assolta al momento dell'acquisto del fabbricato (anno 2012) non essendo ancora decorso il periodo di osservazione fiscale (10 anni).
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