Controlli e liti

Euroritenuta «persa» per il contribuente che ha presentato la voluntary disclosure

di Laura Ambrosi

Non spetta la restituzione dell’euroritenuta al contribuente che ha presentato la Vd anche se ha regolarmente pagato le imposte dovute in seguito, più assimilabile ad un accertamento con adesione che a dichiarazione regolarmente presentata. A fornire questa interpretazione è la Commissione tributaria provinciale di Brescia con la sentenza358/2/2018 depositata il 14 giugno 2018 ( clicca qui per consultare il testo ).

Una contribuente, dopo aver regolarizzato attraverso la collaborazione volontaria alcuni investimenti in Svizzera, presentava un’istanza per ottenere il rimborso delle ritenute operate dalla banca elvetica sulle proprie disponibilità.

La domanda di restituzione si fondava sul presupposto che alla presentazione della Vd era seguito il pagamento dell’imposta dovuta e pertanto si era generata una duplicazione (la ritenuta prima e la tassazione da collaborazione volontaria poi) riferita ai medesimi redditi.

Era stato, pertanto, richiesto il rimborso del credito per imposte pagate all’estero. Sull’istanza si formava il silenzio-rifiuto da parte dell’Ufficio , impugnato dinanzi al giudice tributario.

L’agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio rilevando, a sostegno del proprio operato, che la direttiva comunitaria n. 48/E ha come obiettivo la sterilizzazione della doppia tassazione dei capitali, ma subordina l’efficacia alla presenza di una regolare dichiarazione dei redditi in Italia.

I giudici bresciani hanno innanzitutto rilevato che la norma (Dlgs n. 84/2005) esclude il diritto al credito d’imposta in caso di omessa dichiarazione, ovvero omessa indicazione dei redditi prodotti all’estero nella dichiarazione presentata.

Secondo la Ctp, quindi, dal quadro normativo emerge che l’adempimento dichiarativo costituisce condizione necessaria per la restituzione o la compensazione della duplicazione dell’imposta in questione.

Il Collegio si è così interrogato se la collaborazione volontaria, pur sviluppandosi differentemente dai precedenti “scudo fiscale” o condoni di sorta, si potesse equiparare ad una dichiarazione regolarmente presentata dall'interessato.

La procedura della Vd presupponeva la presentazione di un’istanza accompagnata da una relazione, redatta da un professionista, in seguito, alla quale l’Agenzia notificava uno specifico invito contenente le somme dovute (imposte, interessi e sanzioni). Il contribuente poteva così aderire, provvedendo al pagamento, ovvero presentarsi per un contraddittorio volto alla diversa valutazione delle informazioni contenute nell’istanza.

Se quindi la domanda di collaborazione è l’elemento di attivazione della successiva liquidazione delle somme da parte dell’agenzia delle Entrate, l’invito è più paragonabile ad un avviso di accertamento con adesione, atteso che si forma in esito al controllo dei dati e delle notizie fornite dal contribuente.

La Cassazione ripetutamente ha escluso il diritto di rimborso nelle ipotesi di imposte versate in seguito ad accertamento con adesione. Da qui, conclusivamente, la Commissione tributaria di Brescia ha escluso che sussistesse il diritto alla restituzione dell'euroritenuta.

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