Imposte

Fabbricati rurali anche su superfici inferiori a un ettaro

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di Gian Paolo Tosoni

I fabbricati strumentali per le attività agricole sono rurali ancorché la superfice di terreno asservita sia inferiore ad un ettaro. La conferma proviene dall’agenzia delle Entrate con la risposta n. 369 ad un interpello in data di ieri.
La questione proposta riguardava la qualifica di fabbricato rurale per una costruzione asservita ad un terreno della superficie di 0,44 ettari coltivati a vite con conferimento dell'uva prodotta da una cantina sociale e con il realizzo di un volume d'affari inferiore a 7.000 euro.
L'istante si chiedeva se il fabbricato agricolo strumentale ad asservito ad una superficie così modesta di terreno, possa mantenere il requisito di ruralità e classificato nella categoria D10.
La risposta dell’Agenzia è affermativa ed è fondata sul dato normativo.
L'articolo 9, comma 3 bis, del Dl 557/1993 dispone che ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento della attività agricola di cui all'articolo 2135 del Codice civile. La norma non richiede alcuna connessione con il terreno. Infatti nella elencazione contenuta nel citato comma 3-bis, troviamo i fabbricati destinati all'allevamento ed al ricovero degli animali. Cosi pure sono rurali i fabbricati utilizzati per la trasformazione e conservazione di prodotti agricoli anche se posseduti da cooperative agricole che normalmente sono sprovviste di terreni che invece sono posseduti dai soci.
Invece il comma 3 del citato articolo 9 relativamente alle abitazioni rurali prevede alcuni requisiti fra i quali anche la superficie minima che deve avere il terreno coltivato dal soggetto che dimora nella abitazione ed in questo caso la superficie minima è 10.000 metri quadrati, ridotti a 3.000 per le coltivazioni in serra o nei i territori montani.
L'Agenzia nella risposta precisa che in linea generale la presenza di terreni è necessaria per il concetto di strumentalità, ma questo non è un requisito fondamentale.
L'importante è accertare l'esistenza di una azienda agricola ed i fabbricati devono essere correlati alla produzione agricola venendo meno diversamente il concetto di strumentalità.
Il mantenimento della classificazione come fabbricato rurale nella categoria D10, oppure con l'annotazione di ruralità (Commissione tributaria regionale della Toscana, sentenza n. 631/19), è importante ai fini dell'esenzione da Imu e per la applicazione della aliquota ridotta della Tasi non superiore all'uno per mille.
Infatti ai fini della classificazione del fabbricato rurale la presenza del terreno è necessaria in ragione della funzionalità del fabbricato e del suo utilizzo al servizio della attività agricola. Esempio una stalla è un fabbricato rurale a prescindere dal terreno asservito. Al contrario un fabbricato per il ricovero attrezzi richiede la presenza del terreno per la cui coltivazione gli attrezzi sono utilizzati.
Invece la pertinenzialità del fabbricato al fondo agricolo è richiesta per i benefici relativi all'acquisto dei terreni con il pagamento della sola imposta catastale dell'1% ai sensi dell'articolo 2 del Dl 194/2009. In questo caso il terreno ci deve essere ed in buona superficie.

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