Fabbricati strumentali in agricoltura senza imposte ipo-catastali
La rendita dei fabbricati rurali riconosciuti strumentali per l’esercizio agricolo, anche se classificati in catasto dei fabbricati in categoria D/10 con rendita autonoma, non concorre alla formazione della base imponibile dell’imposta ipotecaria e catastale nell’ambito di una successione. Ciò in quanto la redditività del fabbricato è, tuttora, compresa nel reddito dominicale dei terreni cui gli stessi sono strumentali. Tale aspetto, derivante dalla normativa di formazione del catasto dei terreni, è stato chiarito in passato con circolare 50/E/2000 del e confermato con la risoluzione 207/E del 2009, con la precisazione che il trasferimento dei fabbricati rurali sia contestuale a quella del fondo che servono. Pertanto nella successione le imposte si applicano al reddito dominicale dei terreni caduti in successione unitamente al fabbricato. Trattando di fabbricato ad uso strumentale (non abitativo) non rileva la necessità che in capo all’erede siano soddisfatte le specifiche condizioni di qualifica professionale, ampiezza del fondo, requisiti reddituali, eccetera. È sufficiente che l’immobile, al momento dell’apertura della successione, sia utilizzato nello per lo svolgimento di un’attività agricola ex articolo 2135 del Codice civile.
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