Adempimenti

Fallimenti: la nota di variazione resta legata all’infruttuosità

di Michele Brusaterra

Più che di ritorno al passato, parlando di note di accredito da emettere a causa di insolvenze dovute a procedure concorsuali che colpiscono il cessionario o il committente, si deve parlare di mantenimento delle regole attuali. In base a quanto disposto dalla legge di Stabilità per il 2016 , (n. 208/15) , a partire dal primo gennaio 2017 avrebbe dovuto entrare in vigore la tanto agognata modifica all’articolo 26 della legge Iva, ( Dpr 633/72 ), che allineava la disciplina sull’imposta sul valore aggiunto a quella prevista ai fini delle imposte dirette proprio sul tema delle procedure concorsuali.
In presenza, infatti, di crediti inesigibili, in tutto o in parte, a causa di dissesti che colpiscono il debitore che decide di adire ad una delle procedure concorsuali previste dalla legge fallimentare, è possibile, ai fini delle imposte dirette, portare a perdita il credito vantato, mentre non è possibile recuperare immediatamente l’imposta sul valore aggiunto a suo tempo addebitata per rivalsa.
L’intervento posto in essere dalla legge n. 208/2015 che, come si diceva, doveva entrare in vigore dal 2017, prevedeva l’emissione della nota di variazione in diminuzione a partire dalla data in cui il cessionario o il committente fosse stato assoggettato ad una procedura concorsuale. L’assoggettamento coincideva, come prescritto dal comma 11, dell’articolo 26 del Dpr 633/72, con la «data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi».
La legge di Bilancio per il 2017 , purtroppo, attraverso il comma 567 dell’articolo 1, elimina d’emblée tutte le modifiche apportate all’articolo 26 con riferimento alle disposizioni sulle note di accredito in presenza di procedure concorsuali mantenendo, senza soluzione di continuità, le norme vigenti prima dell’intervento della legge 208 del 2015.
L’attuale norma sulle note di variazione in diminuzione scaturenti da procedure concorsuali, quindi, dopo l’intervento della legge n. 232 del 2016, rimane “immodficata” rispetto a quella esistente prima dell’intervento della legge n. 208/2015, prevedendo, ancora una volta, che in presenza di debitore assoggettato a procedura concorsuale, la nota di accredito può essere emessa solo qualora la procedura rimanga infruttuosa. Per l’emissione della nota di variazione in diminuzione bisognerà attendere, quindi, e prendendo il caso del fallimento, che venga predisposto il piano di riparto.
Viene anche eliminato dal comma 5 dell’articolo 26, del Dpr 633/72, il secondo periodo che prevedeva la mancanza di obbligo, in presenza di procedure concorsuali e in capo al cessionario o committente, di registrare la nota di variazione emessa dal fornitore sul registro delle vendite o dei corrispettivi, al fine di rendersi debitore dell’imposta, nei limiti della detrazione operata.

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