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Fallimento e procedura concorsuale, il rimborso Iva entro la soglia evita la garanzia

I rimborsi Iva non ancora liquidati alla data della dichiarazione di fallimento e quelli successivi sono eseguiti senza la prestazione delle garanzie per un ammontare non superiore a 258.228,45 euro

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di Giorgio Confente

La domanda

Una società in fallimento all’inizio della procedura concorsuale ha presentato una dichiarazione Iva annuale a credito chiedendo il rimborso di un credito Iva pari a 400.000 euro garantito mediante rilascio della relativa polizza fideiussoria. In fase di chiusura della procedura la società intende presentare una dichiarazione Iva annuale a credito chiedendo il rimborso del credito Iva pari a 200.000 euro. Quest’ultimo rimborso del credito da dichiarazione Iva annuale pari a 200.000 euro può essere conseguito dalla procedura usufruendo dell’esonero della prestazione della garanzia (poiché inferiore ad euro 258.228,45) o può essere erogato solo previa prestazione di idonea garanzia?
A. C. - Ascoli Piceno

Il rimborso del credito Iva pari all'ammontare di 200 mila euro può essere conseguito, senza prestare garanzie. L’articolo 74 bis, comma 3, del decreto Iva prevede che i rimborsi Iva, non ancora liquidati alla data della dichiarazione di fallimento, e i rimborsi successivi sono eseguiti senza la prestazione delle garanzie per un ammontare non superiore a 258.228,45 euro. Secondo l'interpretazione dell'agenzia delle Entrate, tale soglia deve essere riferita a tutti i rimborsi Iva erogati nel corso...