Fallimento e procedura concorsuale, il rimborso Iva entro la soglia evita la garanzia
I rimborsi Iva non ancora liquidati alla data della dichiarazione di fallimento e quelli successivi sono eseguiti senza la prestazione delle garanzie per un ammontare non superiore a 258.228,45 euro
Il rimborso del credito Iva pari all'ammontare di 200 mila euro può essere conseguito, senza prestare garanzie. L’articolo 74 bis, comma 3, del decreto Iva prevede che i rimborsi Iva, non ancora liquidati alla data della dichiarazione di fallimento, e i rimborsi successivi sono eseguiti senza la prestazione delle garanzie per un ammontare non superiore a 258.228,45 euro. Secondo l'interpretazione dell'agenzia delle Entrate, tale soglia deve essere riferita a tutti i rimborsi Iva erogati nel corso...