Farmaci, accessoria la cessione del dispositivo di somministrazione
Riconosciuto il rapporto funzionale: aliquota ridotta del 10% per l’intera operazione
Cessione dei dispositivi di somministrazione dei medicinali accessoria, ai fini Iva, rispetto alla cessione del medicinale. L’agenzia delle Entrate, con la risposta n. 306 di ieri, ha qualificato come accessoria all’operazione principale, caratterizzata dalla cessione di medicinali, la cessione dei dispositivi necessari alla somministrazione del medicinale stesso in quanto, secondo l’Agenzia, sussiste un rapporto funzionale fra il dispositivo e il medicinale, caratterizzato dalla strumentalità del primo rispetto al secondo.
Come è stato rappresentato dall’istante, il farmaco in cartucce e il dispositivo presentano uno stretto legame di connessione reciproca, non potendo essere utilizzati l’uno senza l’altro, in quanto il secondo è l’unico strumento che consente la somministrazione del farmaco al paziente. Pertanto, secondo l’istante, la cessione del dispositivo sarebbe qualificabile come operazione accessoria alla cessione del medicinale sulla base dello stretto legame e della connessione tra il farmaco prodotto in cartucce e il dispositivo necessario per somministrarle.
Quello dell’accessorietà è un tema sempre molto sensibile in ambito di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, tant’è che l’Agenzia richiama, oltra alla normativa interna, alla normativa unionale e a proprie posizioni di prassi, anche diverse interpretazioni reste dai giudici della Suprema Corte e dei giudici della Corte di giustizia Ue.
In particolare, l’amministrazione finanziaria ha sempre sostenuto che una cessione di beni o una prestazione di servizi risulta accessoria a un’operazione principale quando integra, completa e rende possibile quest’ultima. Non è dunque sufficiente una generica utilità della prestazione accessoria all’attività principale, unitamente considerata: occorre che la prestazione accessoria formi un tutt’uno con l’operazione principale.
Al contrario, i corrispettivi di prestazioni distinte, anche se rese da un unico soggetto a favore dello stesso committente, vanno trattati fiscalmente in modo differente, secondo il loro proprio regime, quando non rispondono alle medesime finalità.
Tale orientamento risulta peraltro coerente con la giurisprudenza dei giudici unionali secondo cui si è in presenza di un’unica prestazione quando due o più elementi o atti forniti dal soggetto passivo al cliente sono a tal punto strettamente connessi da formare, oggettivamente, una sola prestazione economica indissociabile la cui scomposizione avrebbe carattere artificioso; nonché con la giurisprudenza domestica secondo cui l’operazione accessoria deve configurarsi come il mezzo per il completamento o la realizzazione dell’operazione principale.
Aver definito come accessoria la cessione del dispositivo di somministrazione consente all’istante di assoggettare al regime Iva dell’operazione principale, la cessione del medicinale, l’intero corrispettivo previsto per l’operazione complessivamente descritta, che comprende anche la cessione del dispositivo e, quindi, di poter utilizzare l’aliquota ridotta del 10 per cento.